L’imputato, accusato di inosservanza della disciplina antinfortunistica, era finito a giudizio per omicidio colposo in relazione al decesso di un operaio

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 7919/2021. Nel caso esaminato, la Corte di Appello, in riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto il titolare di una S.r.l. colpevole del reato di omicidio colposo ascritto con inosservanza della disciplina antinfortunistica condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione oltre al pagamento di una somma provvisionale a favore delle parti civili costituite a titolo di danno non patrimoniale.

All’imputato, committente i lavori, veniva contestato di non avere fornito al lavoratore della ditta appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi presenti sul luogo di lavoro e in particolare sui rischi di caduta dall’alto e in particolare dalla copertura del capannone di proprietà dell’azienda committente, nonché di mancata cooperazione con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di protezione e prevenzione ai sensi dell’art.26 comma 2) lett.a) e b) D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.81.

In particolare gli veniva addebitato di avere autorizzato il lavoratore all’uso di piattaforma aerea senza avere egli verificato il livello di formazione e di informazione del lavoratore sull’impiego di tale strumento, nonché di non avere vigilato che il lavoratore indossasse i dispositivi di protezione individuale quali cinture di sicurezza per potere eseguire le operazioni commesse, nonché per non avere redatto, unitamente all’appaltatore, un documento unico di valutazione dei rischi onde coordinare gli interventi di protezione e prevenzione in una prospettiva di salvaguardia dal rischio interferenziale in ragione della presenza di lavoratori della impresa committente intenti alla prestazione lavorativa all’interno del capannone. Gli veniva altresì contestato di non avere proceduto ad adeguata formazione ed informazione del lavoratore in ordine alle modalità di impiego della piattaforma mobile.

Il giudice di appello riconosceva la veste di garanzia dell’imputato rispetto al rischio di caduta dall’alto dell’operaio precipitato, in primo luogo perché il lavoratore, benché dipendente della ditta appaltatrice dei lavori, aveva in sostanza operato sotto il controllo del legale rappresentante della azienda committente la quale era proprietaria tanto del capannone alla cui sommità si svolgeva la lavorazione, quanto del mezzo (piattaforma mobile) impiegato per accedere alla copertura. La prestazione lavorativa poi era stata resa su sollecitazione del committente, nell’ambito di attività di coordinamento e cooperazione dell’imputato, il quale era presente alle operazioni di ispezione e di intervento della vittima, ed era ben consapevole delle condizioni di vetustà e di usura della copertura, atteso che la ragione dell’intervento era rappresentata dalla individuazione e, eventualmente, della eliminazione della causa delle percolazioni che si erano manifestate all’interno del capannone. Sotto questo profilo si assumeva che il committente aveva disatteso gli obblighi su di esso gravanti di promozione della cooperazione e del coordinamento nell’adozione di sistemi di sicurezza sul luogo di lavoro che, nella specie non attenevano alla delimitazione di specifici rischi della lavorazione demandata all’appaltatore, ma riguardavano l’osservanza delle generiche precauzioni da adottarsi sul luogo di lavoro in relazione a lavorazioni che ricadevano nella sfera di gestione del committente, il quale operava senza avere predisposto un comune documento di valutazione del rischio, che si imponeva in ragione della ricorrenza di lavorazioni interferenti.

Il giudice di appello assumeva pertanto che la eventuale responsabilità del datore di lavoro non valesse ad escludere la responsabilità del titolare della autonoma veste di garanzia assunta dall’imputato su cui, in qualità di affidatario delle opere, incombevano autonomi obblighi di valutazione dei rischi e di verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, che gli obblighi di informazione e di formazione concernenti l’uso della piattaforma mobile non avessero svolto rilievo causale nella determinazione dell’evento, atteso che il lavoratore era precipitato in ragione dello sfondamento della copertura del capannone mentre, in relazione agli addebiti concernenti l’inosservanza dagli obblighi di cooperazione e di coordinamento tra committente ed appaltatore, eccepiva che l’onere di informazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro di cui alla lettera b) dell’art.26 comma 1 D.Lgs.81/2008 non dovesse essere adempiuto nei confronti delle maestranze della ditta appaltatrice ma semmai rispetto alla impresa appaltatrice e che comunque tale obbligo non si estendesse ai rischi specifici dell’attività di impresa che rientravano nella sfera di previsione e di prevenzione del datore di lavoro e che comunque, sotto il profilo soggettivo, solo all’esito della perizia, fosse emerso che la copertura non era calpestabile e che pertanto il relativo rischio non era prevedibile per il legale rappresentante della ditta committente.

In relazione poi al dovere di cooperazione tra committente ed appaltatore lo stesso doveva ritenersi limitato al rischio interferenziale che nel caso in specie era assente e che comunque gli obblighi di garanzia a carico del committente andavano modulati sulla base della capacità organizzativa, delle dimensioni e delle caratteristiche della lavorazione, della ingerenza nella lavorazione del committente nonché dalla agevole percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo, indici che nella specie portavano ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al ricorrente.

I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte.

In base alla normativa vigente al momento dell’infortunio, infatti, “il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all’interno della azienda, ovvero della unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi …b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Gli obblighi in capo al committente – hanno aggiunto dal Palazzaccio – non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore, in considerazione dell’obbligo dei datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell’opera complessiva. L’attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano nel luogo di lavoro deve proseguire anche in corso di esecuzione del contratto di durata (appalto o somministrazione) e, anche qualora non accompagnata da un documento ufficiale, deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione. Soprattutto è il committente a dovere promuovere la cooperazione e il coordinamento, con esclusione dei rischi specifici dell’opera della ditta appaltatrice e, conseguentemente a dover elaborare un DUVRI che tenga conto di tali criticità e procedere ad una coerente promozione di sinergiche attività preventive.

Il giudice distrettuale, del tutto coerentemente con il complesso dell’istruttoria dibattimentale svolta nel giudizio di merito, aveva quindi correttamente escluso che il ricorrente avesse operato adeguatamente in termini di programmazione, di informazione, di coordinamento e di cooperazione tra imprese rispetto al rischio di caduta dalla sommità del capannone di proprietà della ditta committente, peraltro privo di agibilità, sul quale era stato chiamato a operare un dipendente della ditta appaltatrice per svolgere operazioni, dapprima di ispezione e poi di tamponamento di fessure, sotto la diretta percezione, il controllo e la direzione dell’imputato stesso, benché il lavoratore fosse privo di dispositivi anti infortunistici e stante la evidente pericolosità di una attività da svolgersi in un’area interna della copertura, priva di ganci e di corde di trattenuta (a cinque metri dal bordo esterno).

Nella specie, a prescindere dalla previsione nel contratto di appalto della specifica lavorazione demandata ala vittima, risulta la piena ingerenza nella prestazione del lavoratore da parte del committente che ne aveva richiesto la esecuzione e ne aveva accompagnato e coordinato le operazioni, cooperando nella preliminare attività di ispezione della copertura, aveva fornito al lavoratore la scala elevatrice per accedere alla sommità e aveva tollerato che il lavoratore si avventurasse sopra di essa, benché costituita da onduline dalla incerta tenuta e caratterizzata da numerose fessure, per procedere ad interventi di manutenzione mediante rattoppo nella palese pretermissione di ogni garanzia prevenzionistica, in mancanza di punti di sicuri punti di appoggio e di via di fuga, di appigli, di agganci e di funi di trattenuta.

Per la Cassazione il giudice di appello aveva del tutto correttamente posto in rilievo l’assenza di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa, che pure il ricorrente avrebbe dovuto fornire alla impresa appaltatrice e alle maestranze da questa impegnate soprattutto allorquando, come nella specie, la prestazione veniva realizzata su di una struttura che costituiva sede di lavoro degli operai dell’azienda affidataria dei lavori e committente le opere, e sotto questo profilo con piena interferenza tra lavorazioni coesistenti e concomitanti.

La redazione giuridica

Se sei stato/a vittima di un infortunio sul lavoro e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Deficit funzionale alla caviglia per infortunio sul lavoro, si al danno biologico

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui