Riconosciuto il diritto al lavoro agile all’impiegata invalida in quanto gravemente esposta, assieme alla figlia, al rischio di contagio da Covid-19

Aveva chiesto alla propria azienda di poter usufruire della formula lavorativa in Smart Working a causa dell’emergenza legata alla diffusione del nuovo Coronavirus, allegando certificazione del suo stato di invalida in misura del 60%. La donna, impiegata di secondo livello c.c.n.l. commercio, addetta al settore fiscale, aveva ricevuto però risposta negativa, con l’indicazione che sarebbe stata in cassa integrazione per la settimana successiva e che in caso di ripresa dell’attività lavorativa la sua istanza sarebbe stata presa in considerazione; cosa che, tuttavia, non era poi avvenuta.

Il Tribunale di Bologna, adito dalla lavoratrice, ha ravvisato che nella situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente.

Per il Giudice, la ricorrente, invalida al 60% e convivente con figlia con handicap grave, sembrava avere diritto, ai sensi dell’art. 39, del D.L. n. 18 del 17.3.2020 ad accedere allo smart working disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017. In ogni caso – sottolinea il Tribunale – aveva effettuato tempestiva richiesta, rimasta inopportunamente senza risposta; il tutto nonostante risultasse evidente la compatibilità della modalità agile del lavoro con le caratteristiche della prestazione, poiché svolgeva mansioni con l’utilizzo del telefono e di strumenti informatici.

Nella situazione esaminata, alla luce dell’emergenza sanitaria, sembrava dunque sussistere il periculum in mora: la donna e la figlia dovevano essere ritenute due soggetti gravemente esposti al rischio di contagio, anche in forma grave. Sussisteva il timore fondato di ritenere che lo svolgimento della attività di lavoro in modalità ordinarie, uscendo da casa per recarsi al lavoro, esponesse la ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, al rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la salute sua e della figlia convivente. Da li la decisione, con il decreto n. 2759/2020, di provvedere in via cautelare urgente ad assegnare la ricorrente a modalità di lavoro agile smart working, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’uso di quelli personali. Il tutto inaudita altera parte, poiché la convocazione preventiva della controparte avrebbe pregiudicato l’attuazione del provvedimento che, per essere efficace, doveva essere necessariamente immediata

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