Accolto il ricorso di una donna che si era vista respingere il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità sulla base di un parametro di valutazione inidoneo

In materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222/1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 118/1971 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato.

Lo ha chiarito la Suprema Corte nell’ordinanza n. 9044/2020 pronunciandosi sul ricorso di una donna che si era vista respingere, in sede di merito, il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità.

La Corte territoriale, in particolare, aveva dato atto dell’esito della consulenza d’ufficio svolta in primo grado, che aveva stimato una percentuale di invalidità nella misura del 57%, ed aveva ritenuto non integrato il requisito richiesto dalla normativa in relazione alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo. Il Giudice di secondo grado, peraltro, aveva rilevato come in appello non fossero stati allegati elementi nuovi oppure un aggravamento rispetto al quadro patologico esaminato dal c.t.u. nominato dal Giudice di prime cure e che la nuova certificazione prodotta non smentisse le valutazioni esposte nella relazione peritale.

Nel ricorrere per cassazione la donna eccepiva, tra gli altri motivi, che il consulente d’ufficio nominato in primo grado avesse stabilito la percentuale di invalidità nella misura del 57% applicando la formula Balthazar utilizzabile nella valutazione delle invalidità civili e non per quelle di cui alla legge n. 222/1984. Sosteneva, inoltre, di aver evidenziato l’errato utilizzo di tale parametro con il ricorso in appello.

Gli Ermellini hanno ritenuto di aderire alle doglianze proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Il giudice d’appello, infatti, nel ritenere non integrato il requisito di invalidità prescritto ai fini del diritto all’assegno ex legge n. 222/1984, aveva recepito le conclusioni del c.t.u. che aveva fatto riferimento alla percentuale di invalidità espressamente calcolata sulla base delle tabelle ministeriali prescritte per l’accertamento della invalidità civile (d.m. 5.2.1992).

Si tratta però di un parametro di valutazione dell’invalidità civile inidoneo in quanto, “costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un’attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un’indagine diretta ad accertare l’effettiva riduzione della capacità subita dall’assicurato in relazione all’attività svolta, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare”.

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