Il Collegio, pronunzia la interdizione del resistente ai sensi dell’art. 414 c.c. non apparendo adeguata altra misura, neppure l’amministrazione di sostegno (Tribunale di Savona, Sentenza n. 745/2021 del 13/10/2021-RG n. 1873/2021)

Con atto depositato in data 13.7.2021, i ricorrenti (coniuge e figlio) hanno chiesto al Tribunale di pronunciare l’interdizione rispettivamente del coniuge e padre.

Deducono che l’uomo è da tempo in stato di grave infermità di mente, tale da non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e da essere incapace di provvedere ai propri interessi.

Nello specifico, il congiunto è affetto da diverso tempo dal “morbo di Parkinson con declino cognitivo”, insorto anni fa, ma che nel corso del tempo si è acutizzato sempre più, e presenta anche una “maculopatia senile, vasculopatia ipertensiva e diabete mellito NID, nonché un disturbo da incontinenza”.

L’uomo, già dichiarato invalido civile al 90% dal mese di dicembre 2018, è stato recentemente dichiarato invalido civile al 100% dall’INPS.

Il Collegio evidenzia che il resistente è affetto da diverse patologie, presenta “demenza in parkinsonismo atipico”, “assenza di iniziativa verbale”, “disorientamento” in un quadro che appare progressivamente ingravescente, come da certificazione della ASL 2 Savonese del 5.7.2021, “il Sig. PS nato il 5.10.1941 è affetto da parkinsonismo atipico con deterioramento cognitivo di grado medio-severo in recente, importante peggioramento. Il quadro clinico è caratterizzato da una totale compromissione delle funzioni mentali superiori comprese le capacità di intendere e volere”.

L’esame personale del resistente ha confermato che la malattia che lo affligge è di tale gravità, da impedirgli anche di rendersi conto della situazione circostante e di rispondere alle domande più elementari, a lui rivolte. Lo stesso ha dimostrato di non essere in grado di comprendere il significato delle domande che gli sono state poste, e, tantomeno, di fornire adeguate risposte. Ha saputo riferire le sue generalità, ma ha fornito, per il resto, risposte incoerenti e non aderenti alla realtà; fra l ‘altro, ha indicato la data come 5.10.1941 e ha riferito di abitare con i propri genitori , di non essere sposato e di non avere figli.

La moglie ha dichiarato che il marito “non ricorda e /o riconosce gli oggetti o le loro funzioni “; “a me chiama correttamente con il mio nome e ciò per qualsiasi necessità, ma credo mi individui come badante non certo come coniuge”; “ai figli attribuisce l ‘uno il nome dell ‘altro o li confonde con i nipoti e non li individua come figli ma semplicemente come gente che gira per casa”.

La natura della malattia non lascia prevedere possibilità di miglioramento o di guarigione.

Il resistente, quindi, versa in condizioni di abituale grave infermità, tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, e tale gravità rende superfluo l’espletamento di CTU Medico-Legale.

Il Collegio, pronunzia la interdizione del resistente ai sensi dell’art. 414 c.c. non apparendo adeguata altra misura, neppure l’amministrazione di sostegno.

Per quanto riguarda la nomina del tutore e pro tutore , ferme restando le competenze del Giudice Tutelare, il Collegio nomina la figlia tutore e pro-tutore la moglie.

Le spese di lite, attesa la natura del giudizio vengono dichiarate irripetibili.

Avv. Emanuela Foligno

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