Gli elevati importi degli stipendi corrisposti alla moglie, qualificata come segretaria dello studio professionale, fanno scattare l’obbligo per il contribuente di pagare l’Irap

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la CTR Marche aveva accolto il ricorso formulato dal contribuente.

Secondo la commissione tributaria, l’Agenzia delle Entrate aveva erroneamente fatto discendere, dalla circostanza che la moglie del predetto contribuente fosse collaboratrice in forma associata nella misura del 49% dell’impresa familiare, la prova della sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, laddove, in assenza di specifica prova contraria da parte dell’ufficio, la particolarità dell’attività di promotore finanziario svolta dal contribuente relegava la collaborazione del coniuge – priva di tale qualifica – ad un ambito meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine.

I giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 22469/2019) hanno in primo luogo evidenziato che «in tema di IRAP, l’attività svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività d’impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell’art. 31 d.leg. 24 febbrai 1998 n. 58, può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un’autonoma organizzazione, e quella dell’attività di impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione» (Cass. n. 8120/2012).

La giurisprudenza di legittimità è poi ferma nel ritenere che «l’IRAP afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare, ma non anche i familiari collaboratori, atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo» (Cass. n. 12616/2016).

La pronuncia della Cassazione

Nel caso di specie, la CTR, dopo aver osservato che ai fini della sussistenza del presupposto impositivo occorre «la concreta dimostrazione che l’apporto del collaboratore familiare abbia effettivamente incrementato il fatturato aziendale», aveva affermato che “in difetto di specifica prova contraria, la particolarità dell’attività di la particolarità dell’attività di promotore finanziario svolta dal contribuente relegasse la collaborazione del coniuge – priva di tale qualifica – ad un ambito meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine”.

Ebbene per i giudici della Suprema Corte, siffatta motivazione si pone in contrasto con i principi sopra richiamati, essendo fondata sulla presunzione che la collaborazione del partecipante all’impresa familiare, il cui titolare svolga l’attività di promotore finanziario, si collochi in un ambito meramente esecutivo.

Di contro, dai quadri RF relativi gli anni di imposta in questione, riportati dell’Agenzia delle entrate nel ricorso, risultavano corrisposte alla collaboratrice familiare quote pari a 93.393,00 euro per il 2005, 114.617,00 per il 2006, 121.997,00 per il 2007 ed euro 40.410,00 per il 2008.

Tali considerevoli spese – a giudizio degli Ermellini – risultano “incompatibili con l’insussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, sì da collocare, nel caso di specie, l’attività svolta dal promotore finanziario nell’ambito dell’area di assoggettabilità all’imposta”.

La redazione giuridica

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