Per la Consulta la norma del Jobs act relativa al calcolo dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

E’ incostituzionale il criterio previsto dal Jobs Act per la determinazione della indennità da corrispondere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali. Lo ha stabilito la Consulta pronunciandosi sulle questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma in relazione all’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2015.

Il Collegio del capoluogo pugliese, in particolare, aveva proposto ai Giudici delle Leggi l’esame del caso relativo al calcolo del Tfr di una 40enne pregiudicata, licenziata dopo essere stata arrestata in flagranza nel settembre 2017 con 6 kg di marijuana in auto. Quella della Consulta – affermano i legali della  donna – è “una decisione importante che permetterà a migliaia di lavoratori di poter definire finalmente i propri procedimenti dinnanzi ai Tribunali”-

La norma in esame stabilisce che “nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.

In attesa delle motivazioni della sentenza, che saranno depositate nelle prossime settimane, la Consulta fa sapere in una nota che è stato dichiarato illegittimo l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.

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