La domanda di regresso dell’Assicurazione non reiterata in appello

0
domanda-di-regresso-assicurazione

La Suprema Corte enuncia il seguente principio di dirittoLa domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la RCA a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo Giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cpc” (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 maggio 2025, n. 13860).

I fatti

La ricorrente è stata convenuta in giudizio, insieme a Generali, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale verificatosi il 24 dicembre 2012, in Trentinara.

La odierna ricorrente, oltre a resistere alla domanda, proponeva riconvenzionale, per conseguire il ristoro dei danni alla propria autovettura, all’uopo chiedendo – e ottenendo – di essere autorizzata a chiamare in causa l’assicuratrice per la RCA di parte attrice, società Groupama Assicurazioni S.p.a. Per parte propria, invece, Generali, in ragione della scopertura assicurativa della vettura della ricorrente, chiedeva di essere da essa manlevata – ai sensi dell’art. 292, comma 1, CdA – nel caso in cui fosse stata condannata a risarcire il danno lamentato dagli attori, alla cui domanda, comunque, resisteva.

Il Giudice di Pace condanna in solido le convenute a risarcire il danno, senza nulla disporre sulla domanda di regresso proposta per Generali.

Il Tribunale di Salerno, pronunciandosi sul gravame avverso la sentenza n. 173/15 del 17 giugno 2015 del Giudice di Pace di Capaccio, accoglie la domanda subordinata di regresso, ex art. 292, comma 2, CdA proposta in primo grado da Generali Business S.c.p.a., in qualità di procuratrice di Generali Assicurazioni S.p.a. (poi divenuta Generali Italia).

La mancata riproposizione di una domanda in precedenza formulata

Esperito gravame dalla sola F., il Giudice d’appello, pur accogliendolo parzialmente (ritenendo operante, ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c., la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro), rigettava la riconvenzionale dell’odierna ricorrente, ritenendo non provata l’esistenza di danni alla vettura della stessa, e accoglieva la domanda di regresso già proposta in primo grado da Generali, sebbene non riproposta in appello.

Il Giudice di secondo grado ha rilevato che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse”.

Secondo tale principio non è possibile ritenere abbandonata una domanda per il solo fatto che la stessa non sia stata espressamente e specificamente reiterata con l’atto di appello, giacché la rinuncia ad una domanda ritualmente introdotta nel giudizio richiede una volontà inequivoca di rinuncia che è mancata nel caso di specie.

L’intervento della Corte di Cassazione

Lamenta la ricorrente che, a fronte dell’omessa pronuncia del primo Giudice sulla domanda di regresso ex art. 292, comma 1, CdA proposta per Generali, andava esperito gravame o, quantomeno, riproposta la domanda a norma dell’art. 346 cpc.

Secondo la ricorrente, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante (o l’appellato), che voglia evitare la presunzione di rinuncia deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, sempre secondo la ricorrente, “anche se libera da forme vincolanti, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”.

La censura è fondata in quanto la domanda di regresso ai sensi del citato art. 292, andava riproposta in appello da Generali.

La domanda di regresso

Non era, invece, necessario esperire appello incidentale, dal momento che la necessità del ricorso a tale strumento è stata circoscritta ai soli casi in cui una domanda o eccezione, della quale non vi sia riscontro nella decisione resa in prime cure.

L’azione di regresso in parola è autonoma e comporta la conseguenza che “l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione, ma un presupposto” della stessa.

L’assenza di specifica domanda di accertamento della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro non significa, però, che l’impresa designata dal FGVS debba sopportare la integrale obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato, e possa esimersi dall’assumere, e poi dal mantenere, un’iniziativa siffatta. In altri termini, la pretesa dell’Impresa designata può essere soddisfatta per il solo fatto che sia riscontrato il presupposto di legge, ma è pur sempre necessaria una domanda in tal senso. Nel caso a scrutinio, è pacifico che la domanda non sia stata reiterata in appello, quindi è maturata la decadenza ex art. 346 cpc.

In conclusione, il motivo di ricorso – non nella parte in cui prospettata illogicità o contraddittorietà della motivazione, perché è chiaramente intellegibile, per quanto erronea – è fondato laddove ipotizza violazione dell’art. 346 cpc.

La sentenza viene cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle di Cassazione.

Il Giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto:

La domanda di regresso proposta dall’assicuratore per la RCA a norma dell’art. 292, comma 1, cod. ass., in relazione alla quale non sia intervenuta alcuna statuizione da parte del primo Giudice, va riproposta in appello ex art. 346 cpc”.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui