Il lavoratore, autista addetto al servizio di trasporto pubblico, deduce che le vibrazioni hanno causato ernie discali lombari, protrusioni e bulging discali lombari (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 420/2021 del 22/06/2021-RG n. 2374/2018)
Con ricorso depositato in data 16/11/2018 il ricorrente cita a giudizio l’Inail e deduce di lavorare dal 1984 per una Società in qualità di autista addetto al servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano e di essere esposto a vibrazioni e microtraumi che, con l’andare del tempo, hanno causato l’insorgenza di ernie discali lombari, protrusioni e bulging discali lombari.
Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto del ricorso e la posizione viene istruita attraverso acquisizione della documentazione, esami testimoniali e CTU Medico-Legale.
Il CTU ha concluso che il ricorrente “è affetto da discopatia lombo-sacrale, da porre in relazione con attività prolungata di conducente di autobus con esposizione a vibrazioni meccaniche che si trasmettono al posto di guida. Si ritiene che la patologia succitata, documentata nel 2014, sia stata determinata dall’attività lavorativa svolta dal ricorrente presso le ditte nelle quali ha prestato la sua attività di conducente di autobus per più di 30 anni. L’attività lavorativa ha determinato un danno biologico nella misura del 6% (sei per cento). Si ritiene che tale percentuale di danno sia da riconoscere dall’epoca di presentazione della denuncia di malattia professionale (24.09.2015)”.
Ciò posto, in punto di nesso causale, il Giudice osserva che “nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non possa essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessiti di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”.
Pacifico, quindi, che in caso di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore.
Il CTU ha chiaramente spiegato che “la prima documentazione che testimonia la presenza di una discopatia è del 2014 , il periziando risulta effettivamente affetto da discopatia lombare, patologia che è riconosciuto essere determinata, in ambito lavorativo, da mansioni che prevedono posizioni di lavoro tendenzialmente fisse e protratte o da mansioni che prevedano esposizione a vibrazioni meccaniche che appare, in relazione alle mansioni svolte, così come descritte e rappresentate dal ricorrente, vi fosse effettivamente un significativo rischio potenziale di esposizione a vibrazioni meccaniche al corpo intero …… quanto al rilievo che le determinazioni sul rischio da vibrazioni effettivamente presente sul materiale rotabile del 2007 ed escludenti la presenza di tale rischio sugli autobus testati, e quindi quanto al problema riguardante la rilevanza di una determinazione Contarp effettuata nel 2007 , trattasi di verifica su materiale rotabile recente, opportunamente attrezzato per garantire una situazione di sicurezza per il conducente, rispetto alla effettiva esposizione a vibrazioni del ricorrente che ha iniziato la sua attività lavorativa circa 20 anni prima dell’indagine Contarp …….è frequente nella comune esperienza di utente della strada nella zona di Mestre la visione di autobus di linea estremamente datati (che hanno più di 20 anni di età) ancora in regolare servizio passeggeri, sicché traslando questa valutazione al caso del ricorrente, significa che il predetto, che ha iniziato la sua attività di autista di autobus nel 1987, ha guidato per anni autobus costruiti fino a 30 -40 anni prima dell’indagine Contarp, quindi l’indagine Contarp è applicabile al caso solo per il periodo di tempo successivo all’epoca in cui è stata condotta. Inoltre, è noto che autobus costruiti fino agli anni 70 -80 presentavano un livello di vibrazioni trasmesse al corpo e, quindi, alla colonna vertebrale superiore al “livello di azione”, pari a 0.5 m/s2 fissato dal D.Lgs 187/2005 in recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE e che il valore di azione e il valore limite di esposizione non configurano una situazione di completa sicurezza per la salute, in quanto non escludono la possibilità di insorgenza di patologie nei lavoratori esposti ; che dunque risulta evidente che le patologie discali del rachide sono piuttosto frequenti nella popolazione nel suo complesso, ed aumentano progressivamente con l’aumentare dell’età dei soggetti: Heliovaara et al. 1 hanno evidenziato nella popolazione maschile una prevalenza del “mal di schiena” nel 76.3% e dell’ernia discale del 5.1%; dati italiani evidenziano una positività anamnestica per disturbi del rachide in maschi non esposti a noxa lavorativa tra il 2% e il 4% per il tratto dorsale e tra il 5.8% e il 37.5% pe r il tratto lombosacrale, con percentuali crescenti nelle diverse classi di età (valori più bassi nella classe 16 -25 anni e più elevati in quella 46 -55 anni), e con una incidenza di soggetti che hanno presentato almeno un episodio di lombalgia acuta nell’ultimo anno del 2.3 %………a fronte di tali dati nella popolazione generale, la letteratura è (…) concorde nell’evidenziare come le vibrazioni meccaniche al corpo intero siano causa efficiente per patologie del rachide, e tra le attività lavorative a rischio, la guida di autobus, sia stata storicamente identificata come idonea a determinare la patologia. Numerosi infatti sono gli studi epidemiologici, ormai datati, che hanno evidenziato una maggiore occorrenza di lombalgie ed alterazione degenerative della colonna fino alle ernie discali in conducenti di autobus rispetto a soggetti di controllo non esposti a vibrazioni e che hanno evidenziato una significativa esposizione a vibrazioni negli autisti di autobus; in questo senso si ammette idoneità lesiva delle lavorazioni svolte dal ricorrente per circa 30 anni complessivi come conducente di autobus, nel determinismo del danno lombare.”
Il Tribunale condivide le conclusioni del Consulente e accerta la fondatezza della domanda.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, viene dichiarato che la malattia patita dal ricorrente discopatia lombo-sacrale ha originale professionale e per l’effetto viene condannato l’Inail a corrispondere la relativa prestazione in misura pari al 6% d’invalidità, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
L’Inail viene condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU Medico Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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