La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale dell’avvocato per la condotta negligente tenuta nell’esecuzione dell’incarico professionale svolto in favore di un condominio

La vicenda

Con atto depositato dinanzi al Tribunale di Napoli il condominio aveva convenuto in giudizio un avvocato al fine di accertare la responsabilità professionale del medesimo con riferimento al contratto di prestazione d’opera professionale intercorso fra le parti, ed ottenere il risarcimento dei danni patiti.

La Corte d’Appello di Napoli (Sezione VIII, sentenza n. 5201/2019) dopo aver accertato l’inadempimento del professionista con riferimento all’incarico al medesimo conferito dal condominio, ha ribadito che, in linea generale, “La responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n. 1984/16; nonché Cass. n. 16803/18; Cass. n. 6862/18).

La responsabilità professionale dell’avvocato

Orbene, nel caso in esame l’eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria in questione, se formulata tempestivamente, sarebbe stata con probabilità accolta dal Tribunale ed avrebbe condotto al rigetto della domanda avanzata dal Fallimento nei riguardi del predetto condominio, evitando in tal modo la pronuncia di condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 36.985,40, oltre interessi e spese processuali.

Ciò avrebbe evitato anche il successivo giudizio di appello, conclusosi con sentenza che dichiarò cessata la materia del contendere avendo le parti transatto la controversia con scrittura privata del 24.3.11, in virtù della quale il condominio versò al Fallimento la complessiva somma di Euro 56.484,76, di cui Euro 34.213,72 a titolo di risarcimento dei danni, interessi e rivalutazione monetaria, ed Euro 22.271,04 a titolo di spese di lite e spese della procedura esecutiva.

La decisione

Con la sentenza in commento, i giudici della corte d’appello partenopea hanno in definitiva affermato la responsabilità professionale dell’avvocato per la condotta negligente tenuta nell’esecuzione dell’incarico professionale conferitogli.

La redazione giuridica

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