L’area continuava ad essere sotto il controllo del condominio anche in caso di lavori di manutenzione, poiché aperta alla fruizione dei condomini non interdetta al transito (Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2352/2021 del 03/06/2021 RG n. 8446/2017- Repert. n. 4785/2021 del 03/06/2021)

La danneggiata cita a giudizio il Condominio deducendo di essere caduta nel piazzale interno del complesso condominiale e chiedendo il risarcimento delle lesioni subite.

In particolare, la donna mentre percorreva il piazzale posto all’interno del complesso condominiale, dopo essersi recata in visita dal figlio, nell’atto di attraversare un giunto dal collante ancora fresco posizionato sul piano di calpestio (in difetto di alcun segnale di pericolo), cadeva a terra, riportando lesioni fisiche.

Il Giudice, inquadra preliminarmente la responsabilità nell’alveo dell’art. 2051 c.c., ed evidenzia che l’imputazione di tale responsabilità opera in via presuntiva e muove dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una cosa, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti i poteri di vigilanza può evitare, con l’adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità: sicché, laddove l’evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati.

Il giunto dal collante ancora fresco posizionato sul piano di calpestio, senza nessuna segnalazione, costituisce una anomalia attinente alla condizione della pavimentazione condominiale, rispetto alla quale il condominio medesimo risulta titolare di un potere di custodia.

Pacifico quanto sopra, gravava sul condominio l’onere di dimostrare l’imputabilità dell’evento a quello che viene definito atto di impulso causale, estraneo alla sfera del custode.

Invero, il condominio ha addebitato la responsabilità all’impresa edile che eseguiva i lavori di manutenzione.

Ebbene, osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità dell’appaltatore per i danni causati a terzi dall’attività svolta può essere affermata esclusivamente ai sensi dell”art. 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all”art. 2050 c.c. ) e che per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente è di regola esclusa dal carattere autonomo dell’attività svolta dall’appaltatore stesso.

Invece, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto viene in rilievo l’applicazione dell’art. 2051 c.c..

Tuttavia, l’area dove è avvenuto il sinistro, continuava ad essere sotto il controllo dell’amministrazione condominiale anche in caso di lavori di manutenzione, poiché aperta alla fruizione dei condomini non interdetta al transito.

Inoltre, nessuna prova è stata fornita dal condominio che il danno poteva essere causato da una condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile.

Conseguentemente la responsabilità dell’evento deve essere addossata al condominio convenuto.

Riguardo il rispetto, da parte dell’attrice, delle comuni regole di diligenza ed accortezza che le avrebbero permesso di scorgere la presenza della patologia, considerate le condizioni di piena visibilità, tali da rendere evidente la differenza di colorazione tra il tratto scuro in cui era posizionato il giunto, caratterizzato dalla presenza di materiale fresco, e la restante parte chiara della pavimentazione condominiale, la stessa avrebbero dovuto evitare di transitarvi o prestare la dovuta cautela nel farlo, ancor più tenuto conto che conosceva bene lo stato dei luoghi.

Per tale ragione viene attribuito all’attrice una incidenza del 50% nella determinazione dell’evento dannoso.

La CTU ha accertato lesioni con un danno permanente all’integrità psicofisica dell’attrice pari al 12% della totale, per ” esiti di frattura collo femore sinistro trattata con artroprotesi “.

Attraverso le Tabelle milanesi vengono liquidati euro 18.403,00 per il danno biologico , euro 5.153,00 per il danno morale , oltre inabilità temporanea parziale, addivenendo all’importo complessivo di euro 34.005,60.

Tenuto conto della responsabilità del 50% nella causazione dell’evento all’attrice spetta la somma di euro 17.002,80 che il Condominio viene condannato a rifondere.

Egualmente il condominio viene condannato al pagamento anche del 50% delle spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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