L’avvocato non può essere condannato a risarcire il cliente se cause esterne, del tutto indipendenti dalla propria condotta professionale, abbiano ritardato il recupero del credito azionato

L’azione contro l’avvocato

Il ricorrente aveva agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, contro il proprio avvocato per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni relativi all’incarico professionale – di recupero crediti nei confronti del promotore finanziario, resosi irreperibile, con conseguente perdita dell’investimento economico. Secondo il cliente l’incarico era rimasto inadempiuto perché il professionista non si era adeguatamente adoperato al fine dell’insinuazione di una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del debitore.

Il Tribunale di Genova, pur ritenendo sussistente l’inadempimento professionale, rigettò la domanda risarcitoria, sostenendo che non vi fosse nesso causale tra l’inadempimento e l’evento di danno lamentato.

La Corte d’Appello di Genova riformò la pronuncia del primo giudice, condannando l’avvocato al risarcimento dei danni, quantificati in 60.764,00 euro.

Il ricorso per Cassazione

Ad avviso del professionista, la corte di merito aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, consistente nella mancata valutazione della richiesta di sequestro giudiziario contenuta nella denuncia-querela dalla quale erano derivati ritardi rivelatisi, poi, decisivi per il recupero del credito.

Il Supremo Collegio (Terza Sezione Civile, ordinanza n. 8516/2020) ha accolto il ricorso affermando che il sequestro conservativo, ove disposto dal giudice competente, avrebbe comportato, in forza dell’art. 316, comma 4, c.p.p., la prevalenza del credito a mezzo di esso tutelato sugli altri crediti che in concreto avevano trovato soddisfazione.

Ulteriore aporia della sentenza d’appello è stata rinvenuta nella individuazione dei tempi per ottenere decreti ingiuntivi, utili al fine del compimento dell’intervento nell’esecuzione immobiliare: è vero, infatti, – hanno affermato gli Ermellini – che non è necessario attendere i protesti degli assegni per procedere in via monitoria, ma quel che la difesa dell’avvocato affermava, è che occorreva la restituzione da parte della stanza di compensazione bancaria degli originali dei titoli (ossia degli assegni) al fine di poter incardinare, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., il procedimento monitorio, e il lasso all’uopo necessario era di circa dieci giorni lavorativi, pari a due settimane di calendario. Solo dopo la concessione del decreto ingiuntivo, che, se ottenuto in base ad assegno bancario sarebbe stato dotato di provvisoria esecutività, ai sensi dell’art. 642, comma 1, c.p.c., sarebbe stato possibile procedere al compimento di atti esecutivi.

Insomma per i giudici della Suprema Corte il ritardo nell’attivazione delle procedure di recupero del credito non era imputabile, secondo il criterio del “più probabile che non”, all’avvocato convenuto in giudizio, bensì ad una serie concomitante di circostanze, in parte ascrivibili a diversi soggetti.

La sentenza d’appello era, inoltre, carente in punto di motivazione sul nesso causale, avendo omesso di prendere in considerazione che l’avvocato sin dalla denuncia-querela al P.M., aveva chiesto un sequestro conservativo, circostanza questa data per certa anche dalla difesa del cliente.

I giudici dell’appello avevano, perciò, omesso di operare un adeguato accertamento fattuale, avendo essi del tutto trascurato un fatto decisivo, costituito dall’istanza di sequestro conservativo contenuta nella denuncia-querela, avendo, invece, ritenuto che il professionista legale si fosse tardivamente attivato nelle iniziative per il recupero delle somme della cliente.

Il principio di diritto

Invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25112/2017) ha più volte affermato che “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa”.

Il ragionamento della corte territoriale secondo cui la condotta del professionista fosse stata inadeguata, era in realtà carente nell’individuazione dei fatti, anche dal punto di vista cronologico.

Per queste ragioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte di Cassazione ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda proposta in primo grado dal cliente.

Avv. Sabrina Caporale

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