La circostanza che venga annullato un provvedimento disciplinare già irrogato per permesso richiesto ai sensi della legge 104/92 non integra automaticamente mobbing del datore di lavoro

Il Tribunale di Catania rigettava il ricorso di un Cancelliere della procura della Repubblica di Catania che impugnava la sanzione disciplinare della multa di 4 ore che veniva irrogata per avere richiesto la fruizione non programmata e non giustificata di un giorno di permesso ai sensi della Legge 104/92.

Il Tribunale riteneva la sanzione legittima e proporzionata in quanto il lavoratore aveva presentato una richiesta non programmata di permesso a ridosso di due giorni festivi (25 e 26 dicembre 2014), l’istanza era stata comunicata sul finire della giornata lavorativa con un anticipo di soli tre giorni rispetto al 27 dicembre ed era stata formulata senza indicare le ragioni dell’urgenza che non erano state indicate neanche successivamente.

Avverso la citata sentenza propone appello (Corte Appello Catania, sez. lav., sentenza n. 738 del 5 novembre 2020),  il lavoratore lamentando l’erroneità della decisione laddove viene giustificata la sanzione senza tenere conto che non esisteva alcun provvedimento interno che disciplinasse le modalità di richiesta del permesso ed in particolare il termine minimo per la comunicazione dell’istanza di fruizione dello stesso.

Parimenti, lamenta che non poteva essere richiesta alcuna giustificazione o informazione sul godimento del permesso che costituisce un diritto del lavoratore e la sproporzione della sanzione irrogata.

Nello specifico, il lavoratore evidenzia che il provvedimento disciplinare risulta sproporzionato poiché adottato non sul caso concreto, ma sul presupposto di precedenti sanzioni disciplinari, che poi però venivano annullate dalla Corte d’Appello di Catania.

La Corte ritiene l’appello fondato.

Il lavoratore inviava il fax alle 13.48 del 24 dicembre 2014 contenente la richiesta di permesso ex Legge 104 per il giorno 27.12.2014 e l’istanza veniva vistata il giorno 27.12.2014 senza nessun rilievo.

Il lavoratore giustificava tale richiesta di permesso in sede di audizione disposta a seguito della contestazione disciplinare ove evidenziava, nello specifico,  che il disabile da lui assistito ogni fine settimana -alternativamente il sabato o la domenica- era privo della collaborazione della badante, che era stato concordato con la badante quale giorno di riposo il 28 dicembre, ma nella tarda mattinata del 24 dicembre la badante comunicava che avrebbe usufruito del giorno di riposo il 27 dicembre e il lavoratore, dopo essersi accertato che fosse assicurato il presidio dell’ufficio, inviava il fax con la richiesta.

Il Dirigente di Sezione, contestava al dipendente di avere inviato la richiesta oltre l’orario ordinario di lavoro, che la stessa fosse priva di alcuna giustificazione e che l’assenza appariva pregiudizievole in quanto collocata in mezzo a giorni festivi.

Conseguentemente, valutata anche la presenza di precedenti disciplinari nel biennio, applicava la sanzione della multa corrispondente a 4 ore di retribuzione.

La Corte osserva che la funzione essenziale dei permessi della Legge 104/92 è quella di assicurare l’assistenza alla persona disabile in maniera ove possibile programmata.

Ma qualora l’esigenza sorga improvvisamente il dipendente può formulare l’istanza e il datore di lavoro è tenuto ad accoglierla.

Considerate le giustificazioni del lavoratore  -osserva la Corte- non può ritenersi criticabile la richiesta formulata il 24 dicembre, subito dopo avere appreso della necessità di prestare assistenza al disabile il 27 dicembre, anche perché, oltretutto, la richiesta risulta inviata in orario di servizio (ore 13.48).

Anche se la circolare interna di servizio indica che la fruizione di permessi non programmati deve essere sempre giustificata, l’allegazione della giustificazione non avrebbe autorizzato il datore di lavoro a negare il permesso in quanto l’interesse primario è quello dell’assistenza al disabile.

In ogni caso, anche se solo successivamente il lavoratore ha fornito la giustificazione dell’improvviso cambiamento di programma della badante, non può comunque ritenersi integrata una “riprovevole scarsa considerazione delle esigenze di servizio”.

Per tali ragioni il Collegio ritiene che la sanzione massima applicata deve essere annullata perchè viola il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’infrazione, che è meramente formale.

La domanda di mobbing avanzata dal lavoratore viene, invece, rigettata.

Ai fini della configurabilità del mobbing – ricorda la Corte -, sono rilevanti la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio sistematici e prolungati e l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente.

Il lavoratore non ha allegato, né documentato, eventuali comportamenti persecutori del datore di lavoro, l’intento persecutorio e il pregiudizio subito.

La Corte, in conclusione, annulla la sanzione disciplinare e condanna il datore di lavoro a restituire le somme trattenute a titolo di multa.

Avv. Emanuela Foligno

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