La recente entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, ha aperto un grosso dibattito relativamente al suo concreto potenziale innovativo, alle tutele offerte ai cittadini in qualità di persone assistite e/o a tutti gli esercenti professioni sanitarie, in un momento in cui il contenzioso in materia sanitaria pare rappresentare un elemento di destabilizzazione sociale.
Senza entrare nel merito della reale portata innovativa del decreto e della concreta efficacia quale elemento di rottura dei vecchi schemi, la legge andrebbe letta e valutata alla luce della complessità dei rapporti non solo tra pazienti/cittadini e professionisti, ma soprattutto tra professionisti ed enti e strutture pubbliche o private. La norma lascia quasi invariata o indenne da mutamenti il rapporto diretto libero professionista / paziente, mentre interviene sui rapporti nel contesto di strutture più complesse a livello pubblico e privato, settore dove le criticità appaiono maggiori e le difficoltà economiche e gestionali hanno creato le maggiori problematiche sia in ambito pubblico  che in quello privato.
In buona sostanza il decreto nasce da necessità più o meno esplicite espresse da tutte le parti sociali e coinvolge anche il mondo odontoiatrico dove avanza incontrastato lo sviluppo di centri e cliniche private, a gestione non unicamente medica ecc. Chi è responsabile di cosa e chi copre e tutela che cosa? L’obbligatorietà di forti tutele assicurative o equivalenti ha rappresentato un atto dovuto, così come l’assunzione di responsabilità per organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, non sempre prive di criticità. Ma ci si interroga se quanto riproposto dalla norma, nonostante tutti gli sforzi delle forze politiche e sociali, possa effettivamente essere in grado di soddisfare tutti, garantendo “sicurezza”.
Il legislatore ha indirizzato i suoi sforzi verso un’analisi del dato oggettivo e delle problematiche concrete, tra le quali non ultima o secondaria quella delle coperture assicurative. La possibilità di forti e/o frequenti esposizioni ha indotto le Compagnie a rifuggire dal prestare tutele alle classi sanitarie ed in particolare  medica e odontoiatrica, uscendo dal mercato, aumentando i costi di polizza ed aprendo il mercato italiano a compagnie estere. I contratti non risultano sempre limpidi, efficaci ed utili. Alcuni Enti pubblici, nell’impossibilità di scelta in assenza di partecipazione delle Compagne alle aste d’appalto o per autodeterminazione motivata dal risparmio, hanno scelto la via dell’auto-assicurazione, offrendo limitate garanzie ai cittadini ed alla classe medica e sanitaria   in genere strutturata o comunque in rapporto di lavoro.
Parimenti, dato ugualmente fonte di preoccupazione è il fatto che ancora oggi molti professionisti non sentono la necessità, per vari e molteplici motivazioni, a stipulare polizze di responsabilità professionale (RCP).
Le tutele assicurative rappresentano una grossa criticità nel contesto della gestione dei sinistri per responsabilità sanitaria. Criticità sia nei confronti del danneggiato che richiede un equo riconoscimento del danno patito sia nei confronti dei professionisti che, per lavorare con serenità, necessitano di sicure ed efficaci manleve e chiarezza nei termini di contratto. Già in un recente passato il Decreto 138 del 13/08/2011 o Legge Balduzzi ha intravisto nell’obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi di RCP un mezzo efficace per il superamento degli ostacoli frapposti per giungere a risoluzioni serene ed efficaci delle controversie. Di fatto, tuttavia, la mancata formulazione di decreti attuativi ne ha impedito una concreta applicabilità.
La Legge 8 marzo 2017 n° 24 o meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita riprende, in maniera più organica e strutturata, quanto già previsto dal precedente dispositivo. Riprende il concetto di obbligatorietà delle tutele, estendendone il concetto e obbligando non solo il singolo professionista (esercente in proprio- art. 10 comma 2), ma anche e soprattutto le strutture pubbliche o private (art. 10 comma 1) alla copertura assicurativa, dando facoltà a queste ultime di adottare, in alternativa, analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera.
Tale provvedimento sottende un dato di grande valore etico e morale di tutela, che però avrà necessità di attendere, così come per la Balduzzi, i decreti attuativi, sperando nel rispetto dei termini previsti.
Entro 90 giorni dall’emanazione del dispositivo, infatti, dovranno essere definiti i criteri e le modalità  per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dell’IVASS sulle imprese di assicurazione e entro 120 giorni quelli per determinare i requisiti minimi di garanzia delle polizze e le modalità  e i termini per la comunicazione  di tali dati all’Osservatorio. Termini che si spera possano essere rispettati. Fino a quel momento, così come già in precedenza, la normativa non potrà risultare “tecnicamente operante”.
Rilevante risulta quanto previsto in merito all’estensione temporale della garanzia a copertura. Le suddette polizze dovranno prevedere un’operatività temporale anche per eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa assicuratrice durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione dell’attività professionale, qualsiasi ne sia la causa, dovrà prevedersi un periodo di ultrattività delle coperture per i dieci anni successivi relativamente a richieste riguardanti eventi occorsi nel periodo di efficacia della polizza. Tale ultrattività potrà essere estesa ad eventuali eredi e non è assoggettabile a clausola di disdetta. Quanto sopra rappresenta un grosso elemento di tutela per il cittadino, ma nel contempo è fonte di maggiore serenità per il professionista.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di conciliazione e mediazione, l’art 12 prevede la possibilità di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’ente assicurativo con termini di prescrizione pari a quelli previsti per espletare l’azione nei confronti della struttura sanitaria o del professionista relativamente ai fatti contestati.
Le strutture pubbliche o private e le imprese di assicurazione avranno l’obbligo di comunicare al professionista che ha materialmente agito l’instaurazione del procedimento e/o del giudizio.
Interessante è altresì l’istituzione da parte delle imprese di assicurazione di un fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria secondo specifiche regole che dovrebbero essere  emanate entro 120 giorni dall’entrata in vigore della normativa.
Indiscutibilmente l’applicazione del dispositivo comporterà un aggravio di spesa sia per le strutture pubbliche che per quelle private. Se da un lato ci si pone il problema della reperibilità dei fondi in ambito pubblico, dall’altro le strutture private dovranno valutare attentamente la sostenibilità della spesa  relativa all’ottemperanza a tali obblighi. Non  infondato appare  il timore di ulteriori restrizioni in ambito pubblico e di escamotage tecnici per le strutture private. Alcune case di cura private stanno già richiedendo agli operatori sanitari ed in particolare a medici e odontoiatri contratti con manleva della struttura. Qualora tale tendenza dovesse prendere piede, quanto previsto dalla norma a tutela della serenità degli operatori e della sicurezza delle cure potrebbe trasformarsi in un pericoloso boomerang.

Prof.ssa Maria  Sofia Rini

Prof. Marco Brady Bucci

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