Il Ministro dell’Interno: dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua

Con voti 201 favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, il Senato ha approvato, in terza lettura, il disegno di legge sulla legittima difesa. Il provvedimento, dunque, diventa a tutti gli effetti legge dello Stato.  “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani – ha affermato il Ministro dell’Interno Matteo Salvini -. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene”.
Di tutt’altro tenore il commento dell’Associazione nazionale dei magistrati, che avanza anche dubbi di incostituzionalità sulla misura. “La nuova legge – rileva il presidente Francesco Minisci – non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi. Al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a portare con sé grandi difficoltà di interpretazione. Tutto ciò significa che tutti saranno meno garantiti”.
La nuova normativa specifica che sussiste ‘sempre’ il rapporto di proporzione tra difesa e offesa se, in caso di violazione di domicilio, si usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, “quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma figura poi l’aggiunta del comma 4 all’articolo 52 del codice penale.

In base a tale norma agisce “sempre in stato di legittima difesa” colui che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Secondo la nuova legge, inoltre, la difesa è sempre legittima se chi ha agito lo ha fatto in stato di grave turbamento. In particolare l’art. 55 c.p. viene modificato prevedendo che nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro, non può essere punito chi ha agito perché turbato dalla situazione.
 
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