Negato il risarcimento a un automobilista in assenza di prova certa, acquisita tramite accertamento obiettivo strumentale, attestante che le lesioni al rachide cervicale derivassero dall’incidente

La Cassazione, con l’ordinanza n. 40753/2021, si è pronunciata sul ricorso di un automobilista che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda di risarcimento del danno biologico permanente e morale subiti in conseguenza di in un sinistro stradale, in relazione al quale aveva addotto di avere subito lesioni al rachide cervicale, accertate mediante una CTU nella misura del 2,5%, e ciò sulla base di un esame clinico e radiologico.

Il giudice dell’appello, alla luce dell’art. 139 CAP aveva ritenuto di non poter riconoscere alcun esito permanente per la dedotta lesione micro-permanente, in assenza di prova certa acquisita tramite accertamento obiettivo strumentale, attestante che la patologia spinale derivava dal sinistro, oltre il danno biologico temporaneo accertato e le spese di assistenza medica documentate; in particolare aveva ritenuto che l’evidenziata modifica della fisiologica lordosi non potesse essere causalmente correlata al sinistro, non essendo state accertate le condizioni fisiche dell’infortunato precedenti al sinistro.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, la falsa applicazione dell’articolo 139 codice assicurazioni private, in relazione agli articoli 2043, 2056, 1223 e 2059 c.c., all’art. 32 Costituzione e all’art. 116 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il danno permanente non potesse essere riconosciuto in assenza di un univoco esito degli accertamenti obiettivi strumentali eseguiti sul danneggiato, anche se quest’ultimo risultava essere stato accertato visivamente e clinicamente, prima dai medici curanti e, poi, dal CTU nel giudizio di primo grado, nella misura del 2,5%, come liquidato dal giudice di prime cure in applicazione della tabella delle cosiddette lesioni “micro permanenti” indicata nella legge numero 57 del 2001.

Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile la doglianza proposta in quanto attinente a una censura di merito che si limitava ad offrire una rilettura analitica della documentazione medica allegata e un riesame delle prove valutate dal giudice di merito, il quale, alla luce della normativa applicabile (art. 139 CAP) e delle prove offerte, aveva considerato diversamente l’esito della valutazione del giudice di primo grado, acriticamente riposta su quella del CTU e in spregio delle osservazioni del Ct di parte convenuta, sull’assunto che in assenza di una prova obiettiva di un danno causalmente riconducibile all’incidente (lesione vertebrale o presenza di edema all’epoca del fatto), il danno biologico permanente non fosse risarcibile in quanto non adeguatamente comprovato da esami obiettivi che ne attestavano un collegamento causale con il trauma subito.

Nella motivazione si leggeva testualmente che “dalla documentazione e dagli atti risulta unicamente una modifica della fisiologica lordosi cervicale lombare senza che possa essere stabilito un collegamento tra tale modifica e il sinistro stradale per cui si procede, essendo noto che tale modifica possa essere conseguenza di vari fattori”.

Il giudice aveva rilevato, dunque, che dagli esami obiettivi e clinici effettuati (RX della colonna dorsale e lombare e RMN cervicale) non potesse essere stabilito un collegamento causale tra la modifica della fisiologica lordosi cervicale e lombare e il trauma, non essendo neanche nota la condizione del danneggiato prima dell’incidente.

Le affermazioni del ricorrente, quindi, tendevano a offrire un apprezzamento di fatto divergente da quello svolto dal giudice di merito, posto che, in thesi, l’invalidità permanente sarebbe stata rilevabile al di là di ogni ragionevole dubbio mediante le radiografie, la risonanza magnetica e la documentazione clinica osservate dal CTU, mentre per il tribunale, tale conclusione non poteva trarsi in relazione all’esito di detti esami strumentali, essendo mancata la prova del nesso causale tra il danno riscontrato e l’incidente occorso.

La redazione giuridica

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