Nessun indennizzo al lavoratore che chiedeva l’accertamento della natura professionale delle lesioni bilaterali della cuffia dei rotatori
Con l’ordinanza n. 38235/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore che si era visto respingere le domande proposte nei confronti dell’INAIL e della società ex datrice di lavoro, dirette ad ottenere, previo accertamento della natura professionale delle patologie da cui era affetto (lesioni bilaterali della cuffia dei rotatori, compromissione dell’articolarità della colonna lombare con multiple discopatie), la condanna dell’Istituto al pagamento delle prestazioni conseguenti al grado di invalidità accertato, nonché la condanna dell’azienda al pagamento del danno differenziale, biologico da invalidità permanente e temporanea e morale derivante dalle medesime patologie conseguite all’attività di movimentazione carichi svolta, detratta la quota di competenze dell’INAIL.
I giudici di seconde cure avevano ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite (prova per testi e CTU), corretto il giudizio del Tribunale che aveva escluso la natura professionale delle patologie dedotte ed accertate dal CTU.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc, per essere la Corte territoriale, limitandosi a porre a fondamento della decisione in modo del tutto acritico le risultanze della CTU, incorsa in un errore di percezione attraverso una erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova. Denunciava, inoltre, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116, del DPR n. 1124/65 e della legge n. 144/99, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che le patologie, da esso ricorrente lamentate, non rientrassero tra quelle tabellate e per avere basato il proprio convincimento su alcune considerazioni di carattere giuridico del CTU, circa la natura e la funzione del DVR aziendale, senza motivare in alcun modo la propria decisione.
Gli Ermellini hanno ritenuto di non aderire alle doglianze proposte.
Per la Cassazione, la Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, era giunta alla conclusione della esclusione della natura professionale delle patologie dedotte ed accertate in capo al lavoratore.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione avendo il Collegio distrettuale motivato adeguatamente sulla natura delle patologie.
Infine, anche le doglianze in ordine alle conclusioni del CTU erano inammissibili perché, lungi dall’essere correlate a valutazioni giuridiche svolte dal consulente, si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e di condizioni di fatto incidente sul principio del libero convincimento del giudice, non censurabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, la Corte territoriale, con adeguata ed esauriente motivazione, aveva dato atto delle ragioni per cui aveva ritenuto di escludere la sussistenza delle condizioni per l’inserimento della patologia riscontrate in quella previste dalle Tabelle INAIL e, quindi, della necessaria correlazione causale tra l’attività lavorativa del ricorrente e le patologie dal medesimo lamentate.
La redazione giuridica
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