Il CTU ha concluso per l’incompatibilità delle lesioni riportate dalla donna con l’utilizzo delle cinture di sicurezza (Tribunale di Cosenza, Sez. II, Sentenza n. 1649/2021 pubbl. il 19/07/2021-RG n. 5122/2017)

Le attrici restavano coinvolte in data 8.11.2014, alle ore 15:30 quali terze trasportate a bordo dell’autovettura Renault Modus, quando lo stesso veniva in collisione con l’autocarro Mercedes Benz, che nel percorrere il medesimo tratto di strada in direzione inversa perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia percorsa dalla Renault Modus.

Si costituiva in giudizio l’Assicurazione del camion eccependo il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte attrice.

Nel corso del giudizio si procedeva alla prova per testi e veniva ammessa CTU Medico-legale.

Il Tribunale premette che il terzo trasportato che si avvalga dell’azione di cui all’art. 141 c.d.a. deve provare di avere subito un danno, ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante.

Ergo le attrici devono unicamente dimostrare la loro qualità di terze trasportate ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell’incidente.

Irrilevante, pertanto, è la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro, posto che l’urto tra i due veicoli genera la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. e la Compagnia di Assicurazione convenuta non ha allegato, né dimostrato, una colpa esclusiva del conducente non assicurato idonea a vincere tale presunzione predetta.

La danneggiata seduta sul sedile anteriore veniva condotta presso il Pronto Soccorso con diagnosi: “Contusione torace contusione ginocchio dx e sx con sottostante ematoma contusione regione frontale” .

Il giorno seguente la donna si recava nuovamente presso il Pronto Soccorso e i Sanitari formulavano diagnosi di “trauma emitorace sx, rachide dorso lombare, ematoma regione mandibolare sx e dx, regione inguinale bilaterale, ginocchio dx e sx” .

Il CTU ha affermato la compatibilità delle lesioni refertate (politrauma con contusioni multiple in regione toracica e inguinale bilaterale, al ginocchio destro e sinistro e al rachide lombosacrale) con il sinistro descritto, giudicando le lesioni compatibili con l’uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero anteriore e la presenza di postumi a carattere permanente nella misura del 2%, con un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di giorni 7 (sette); un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni 13 (tredici); un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 15 (quindici); un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 45 (quarantacinque).

Ne deriva un danno biologico complessivo per euro 2.921,96 e nessun importo viene riconosciuto a titolo di danno morale.

Esclusa, inoltre, l’ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo emersi elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.

Riguardo la passeggera trasportata sul sedile posteriore veniva formulata la diagnosi di “politrauma con minima falda di ematoma cerebrale ed ESA parietale dx. Frattura di omero dx. Frattura di scapola dx e piccolo distacco colonna posteriore acetabolo sn” .

Successivamente la donna veniva sottoposta a intervento chirurgico con impianto di chiodo endomidollare bloccato distalmente all’omero e gli accertamenti specialistici ortopedici e psichiatrici rilevavano, rispettivamente, “sindrome dell’ulnare” al gomito destro e “sintomatologia da riferire a disturbo reattivo a carattere ansioso – depressivo con manifestazioni di tipo fobico” .

Il CTU ha affermato la compatibilità delle lesioni refertate (politrauma con lieve emorragia in sede extracerebrale fronto -parietale destra e subaracnoidea parietale destra, frattura della scapola e frattura spiroide scomposta dell’omero a destra, piccola area contusiva subcentimetrica a livello splenico e piccolo distacco della colonna posteriore dell’acetabolo a sinistra) con il sinistro descritto, giudicando tali lesioni non compatibili con l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Il CTU ha concluso per la sussistenza di postumi a carattere permanente nella misura del 13% (tredicipercento), con un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di giorni 30 (trenta); – un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni 20 (venti); un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 20 (venti); un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 60 (sessanta).

Utilizzando le Tabelle milanesi si ottiene l’importo di euro 31.363,00, personalizzato sino ad euro 35.000,00 in ragione del caso concreto e della lunga convalescenza.

Per quanto riguarda l’utilizzo da parte della stessa della cintura di sicurezza, il CTU ha concluso per la non compatibilità delle lesioni riportate dalla donna con l’uso di cinture di sicurezza, posto che tali lesioni (trauma cranico, lesioni addominali, frattura al bacino, lesioni a carico dell’arto superiore destro, controlaterale rispetto alla collisione) appaiono riconducibili alla traslazione in avanti del corpo e all’impatto con le strutture dell’abitacolo, impossibile da realizzarsi in presenza di cintura allacciata, salvo schiacciamento del veicolo, non avvenuto.

L’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, poi, pur non consentendo di ritenere interrotto il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno, genera un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento.

Considerata l’incidenza che il mancato uso delle cinture ha avuto sul verificarsi delle lesioni riportate dall’attrice, ma anche la violenza dell’impatto tra i due veicoli, la misura del concorso colposo viene stimata nella misura del 30%, pari a euro 24.500,00.

Le spese del giudizio vengono compensate tenuto conto del versamento ante causa da parte della Compagnia di un importo satisfattivo per la prima trasportata e del concorso di colpa della seconda trasportata.

Le spese di CTU vengono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.

Avv. Emanuela Foligno

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