Lesioni gravi al lavoratore, irrilevante la distrazione: datore responsabile

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Le lesioni gravi al lavoratore impongono una rigorosa verifica dell’adempimento degli obblighi prevenzionistici in capo al datore di lavoro. Nel caso esaminato, l’infortunio occorso durante le operazioni di attrezzaggio di un macchinario industriale riporta al centro il tema della formazione specifica e dell’adeguatezza dei sistemi di protezione. La presunta distrazione della dipendente non esclude la responsabilità datoriale, ove risultino violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 10 febbraio 2025, n. 5187).

Lesioni gravi al lavoratore, la dinamica dell’incidente

La mattina dell’infortunio, la vittima si apprestava a eseguire, prima dell’avvio del ciclo produttivo, una operazione di attrezzaggio della macchina, consistente nell’applicare del nastro adesivo di carta sui bordi laterali dei tappeti ad avanzamento contrapposto, al fine di preservare dalla colla i rulli che avrebbero dovuto poi pressare il prodotto finito. Attività che, come riportato dal contratto, presentava un tasso di rischio (per mille) pari a 48.

Attività, quindi, semplice per la quale il datore di lavoro afferma che la lavoratrice aveva ricevuto, oltre alla formazione di base, un’ulteriore specifica formazione “sul campo” da parte di lavoratori anziani specializzati e adeguatamente formati.

La lavoratrice, secondo la tesi del datore di lavoro, veniva distratta dal passaggio di una collega, quella mattina, nell’atto di applicare le richiamate protezioni, non impiegava la mano destra (pur essendo destrorsa), ma sbadatamente, inseriva la mano sinistra tra i rulli sovrapposti, rimanendo incastrata. Non attivava tempestivamente il vicino pulsante di emergenza, cosa che invece fece il collega che la affiancava in quel momento.

La vicenda giudiziaria

La Corte di Appello di Venezia, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva condannato il datore di lavoro, alla pena di giorni 40 di reclusione, con pena sospesa e non menzione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. in relazione all’art. 583 comma 2 n. 3 cod. pen., perché, in qualità di datore da lavoro e legale rappresentante della società “, esercente l’attivata di fabbricazione di articoli di carta e cartone, per imprudenza, negligenza e imperizia, nonché violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionava lesioni gravi al lavoratore (trauma mano sia con avulsione cute e amputazione falange distale primo dito) dalle quali derivava alla stessa una malattia ed una incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni di durata superiore ai 40 gg.

Ciò che viene specificatamente contestato è che il datore di lavoro non assicurava, alla lavoratrice la necessaria formazione specifica in materia di salute sicurezza, in riferimento ai rischi connessi alle mansioni, alle attrezzature di lavoro adoperate, ed inoltre consentila e comunque non impediva che la lavoratrice operasse sulla macchina “PAPER HONTEYCOMB LAMINATLOR MODEL HL 1600”, i cui rulli contrapposti sono risultati privi di adeguati sistemi di protezione, di modo che la stessa, nel mentre era impegnata ad applicare del nastro adesivo sui nastri trasportatori in movimento, sentiva la mano sinistra trascinata all’interno dei rulli contrapposti rimanendovi incastrata.

La vicenda approda al vaglio della Corte di Cassazione

Il datore di lavoro lamenta, anche, che la Corte veneziana ha confermato la condanna del Tribunale di Treviso, dimostrando di non aver correttamente compreso la dinamica del sinistro, per il quale ha ritenuto comunque la responsabilità del datore di lavoro. In altri termini la Corte, equivocando sull’esatta dinamica del sinistro – avvenuto, secondo il ricorrente, non tanto nella normale fase produttiva del macchinario, ma in quella prodromica di attrezzaggio – avrebbe semplicemente preso le mosse dall’evento per poi andare a ritroso, interrogandosi su quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo.

In questo modo si sarebbe data una risposta profondamente errata. Non era infatti possibile effettuare l’operazione di attrezzaggio dei nastri trasportatori con la presenza di qualsivoglia barriera di protezione. Altro dato fondamentale, sempre secondo la tesi del datore di lavoro, asseritamente dai Giudici territoriali, sarebbero le dichiarazioni della persona offesa che ha affermato: “Non ho mai seguito corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Al momento della firma del contratto di lavoro l’Agenzia per il lavoro Etica S.p.a. mi ha consegnato il manuale per la formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tutte le censure sono infondate. Il datore di lavoro intende riproporre le argomentazioni svolte nel gravame di secondo grado.

Le argomentazioni della Corte di appello sono puntuali, coerenti, prive di discrasie logiche, e idonee a consentire di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.

I Giudici hanno esaminato le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in Cassazione.

Redazione

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