Lesioni personali colpose in danno di un ciclista, condanna annullata

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lesioni personali colpose in danno di un ciclista

Accolto il ricorso di un automobilista ritenuto responsabile, in sede di merito, di lesioni personali colpose in danno di un ciclista per una manovra di svolta a un incrocio

Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 37717/2021 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista condannato in relazione al delitto di lesioni personali colpose in danno di un ciclista.

In base a quanto accertato in sede di merito, l’imputato, alla guida di una Chevrolet, giunto all’altezza di un incrocio, svoltava a sinistra; nel frattempo, sopraggiungeva nella corsia opposta il velocipede condotto dal danneggiato, che aveva superato il semaforo posizionato in corrispondenza dell’incrocio e che trovava la propria corsia di marcia impegnata dalla vettura; perciò andava a impattare contro la parte antero-laterale destra dell’automobile e, in seguito all’urto con la ruota anteriore destra della vettura, cadeva in terra riportando lesioni.

Nel proprio percorso argomentativo, la Corte di appello aveva ravvisato un comportamento colposo nella condotta del conducente dell’automobile il quale eseguì una manovra di svolta e impegnò l’opposta corsia di marcia senza avvedersi del sopraggiungere del velocipede, non assumendo rilievo il fatto che la visuale sulla destra della vettura fosse impegnata da un autotreno di grosse dimensioni alla destra del quale vi era lo spazio in cui era posizionata la bicicletta della parte offesa, che superava l’autotreno e, urtando l’auto condotta dall’imputato, rovinava a terra.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale dell’accaduto, con particolare riguardo all’impossibilità che egli si rendesse conto del sopraggiungere del velocipede (che era coperto alla sua visuale dall’autotreno ad esso affiancato); ricostruendo i contributi dichiarativi assunti in dibattimento, il ricorrente evidenziava che la bicicletta, al momento dell’impatto, stava effettuando un sorpasso da destra del TIR, fermo alla sua sinistra: manovra che, sebbene consentita in prossimità di un incrocio regolato da impianto semaforico, era stata effettuata a velocità sostenuta e senza le norme di cautela di cui all’art. 148 comma 2 Cod. Strada. Trattavasi, oltretutto, di una bicicletta da corsa, con maggiori difficoltà per il ciclista di fermarsi al semaforo, mentre l’imputato procedeva a velocità più che moderata. In definitiva, la condotta del ciclista era da ritenere non prevedibile né evitabile.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte.

Il giudizio della Corte di merito con il quale era stata ritenuta insufficiente la cautela dell’automobilista nell’affrontare a bassa velocità la manovra di svolta a sinistra, in relazione all’incertezza circa possibili veicoli che sopraggiungessero dalla destra della corsia di marcia ove si trovava l’autotreno, non sembrava tenere conto della peculiarità del caso: anche a prescindere dal fatto che per il ciclista il semaforo segnasse luce verde o rossa, l’elevata velocità con la quale egli affrontava un incrocio – con l’evidente possibilità che altri veicoli transitassero dallo stesso impegnando la corsia di transito del velocipede – poneva il problema di accertare se, nelle circostanze date, l’imputato avesse in concreto la possibilità e il tempo di rendersi conto del sopraggiungere della bicicletta, che procedeva a velocità elevata e che, nel superare a destra l’autotreno (sia pure in corrispondenza di un incrocio semaforico) ebbe certamente a violare le disposizioni e le regole di prudenza di cui all’art. 148, comma 2, Cod. Strada.

Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumevano violate si presentavano come regole “elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, era comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenisse attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello. Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, ponevano il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta del ciclista, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non poteva, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima non era visibile mentre, affrontando un incrocio, effettuava la ridetta manovra di sorpasso a velocità sostenuta e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia; ciò rendeva necessaria una completa caratterizzazione e ricostruzione del fatto. Vi era poi da osservare che, in tale contesto, non pareva neppure esaustiva l’analisi del comportamento alternativo lecito dell’imputato: ossia di quale condotta, diversa da quella di procedere a lenta velocità nella manovra di svolta a sinistra, egli avrebbe dovuto tenere per evitare, nelle circostanze date, l’impatto tra la sua autovettura e la bicicletta della persona offesa. Si manifestava perciò l’esigenza che, nella ricostruzione dell’accaduto, fosse compiutamente chiarito l’aspetto della concreta possibilità, per il ricorrente, di avvistare il sopraggiungere del velocipede condotto dal danneggiato e di arrestare in tempo la marcia, alla luce delle circostanze predette, in ordine alle quali la motivazione resa dal Giudice a quo si appalesava carente. Da lì la cassazione della sentenza e il rinvio al Collegio distrettuale per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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