Lesioni provocate da un cane: non sempre ne risponde il proprietario

0
lesioni

Non risponde delle lesioni colpose provocate dal proprio cane, il proprietario che abbia adottato adeguate misure di cautela, quali l’utilizzo del guinzaglio di una misura non superiore a mt, 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico e la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo”.

Il processo per lesioni colpose

L’imputato era stato condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose procurate dal proprio cane ai danni della persona offesa.

Secondo la difesa la sentenza di condanna era fondata sull’erroneopresupposto che l’imputato non avesse adottato una “cautela in più” funzionale ad impedire l’evento lesivo patito dal danneggiato.

Il ricorrente aveva infatti, dichiarato di non aver mai perso il controllo del cane, tenuto con un guinzaglio corto e museruola, e di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare che l’animale potesse recare danno a terzi.

L’evento infausto si era verificato a causa della particolare sensibilità e dello spavento della persona offesa incontrata sul portoncino di ingresso dell’edificio, la quale alla sola vista del cane (che si era alzato sulle zampe posteriori) indietreggiava tanto da perdere l’equilibrio, finendo per cadere rovinosamente a terra.

I motivi di appello

Ad avviso della difesa il fatto che dietro il portoncino vi fosse la persona offesa, pronta ad entrare, facilmente spaventabile e con pregresse difficoltà motorie, costituiva caso fortuito, ovverosia un avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si era inserita d’improvviso nell’azione dell’imputato.

Il Tribunale di Torino (Prima Sezione, sentenza n. 40/2019), investito dell’appello, ha accolto il gravame, ritenendo non condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’imputato doveva ritenersi responsabile per non aver adottato” una cautela in più, (…) ed in particolare per non aver tenuto l’animale dietro di sé, al momento dell’apertura della porta”, avendo dovuto prevedere la possibilità “di incontrare altre persone in fase di entrata”.

Gli elementi costitutivi della colpa

A tal riguardo, il giudice del capoluogo piemontese ha ricordato che gli elementi costitutivi della colpa sono rappresentati dalla involontarietà della condotta, dall’inosservanza della regola cautelare e dalla rimproverabilità della condotta, intesa quale esigibilità in capo all’agente di un comportamento idoneo ad impedire l’evento. L’elemento psicologico della colpa, quindi, postula un addebito di leggerezza mosso nei riguardi di un soggetto per aver realizzato, in violazione delle regola cautelare, un fatto di reato che sarebbe stato evitato mediante una condotta corretta ed esigibile dal soggetto stesso.

Nel caso di specie, non poteva ritenersi imprudente la condotta dell’imputato per il sol fatto di non aver tenuto dietro di sé il cane al momento dell’uscita dal portoncino. Egli infatti, aveva adottato ogni misura idonea a neutralizzare la fonte di pericolo, avendo innanzitutto dotato il cane della museruola e di un guinzaglio molto corto (20-30 cm), e non già di un guinzaglio dalle dimensioni tradizionali: già da tale elemento poteva desumersi una particolare accortezza.

La circostanza, poi, che egli non avesse mai perso il controllo dell’animale era dimostrata dal fatto che il cane non era venuto a contatto con la persona offesa.

Difatti, all’apertura del portoncino l’animale aveva verosimilmente fatto uno scatto in avanti verso la persona offesa, ma era stato repentinamente e prontamente bloccato dal suo proprietario. Ciò spiegava anche il motivo per cui l’animale si fosse alzato con le zampe anteriori.

Ciò che invece, il proprietario non aveva potuto prevedere, era il particolare timore della vittima per l’animale. Lo spavento avuto alla sola vista del cane, aveva cosi causato l’improvvisa ed imprevedibile perdita di equilibrio della stessa, con conseguente caduta dal gradino esterno.

Insomma, se da una parte non poteva certamente addebitarsi alla persona offesa, l’evento infausto, per il semplice fatto di aver legittimamente temuto un contatto fisico con il pitbull che, benché di piccola taglia, è notoriamente un cane impetuoso; allo stesso tempo, però, occorreva chiedersi quale condotta avrebbe potuto, in concreto e con un giudizio ex ante, tenere l’imputato per evitare l’evento lesivo. Secondo il Giudice di Pace, avrebbe dovuto trattenere dietro di sé l’animale, eliminandone totalmente la libertà di movimento.

Questo assunto non è stato condiviso.

“Non può certo farsi rientrare tra gli obblighi previsti dalla regola cautelare, finalizzata ad evitare che terzi possano subire pregiudizi dagli animali nella disponibilità di altrui soggetti, anche l’obbligo per quest’ultimi di tenere alle proprie spalle l’animale”.

“La regola cautelare, specifica o generica che sia, infatti, è formulata in base a regole di comune esperienza, il cui obiettivo è quello di neutralizzare un pericolo specifico, attraverso la predisposizione di strumenti atti a scongiurare il verificarsi degli eventi dannosi”.

Nel caso di specie, – ha aggiunto il Tribunale di Torino – “la norma cautelare è pensata al fine di salvaguardare il bene giuridico della salute avverso possibili aggressioni da parte di animali, che sono oggetto di un obbligo di custodia in capo al proprietario o di chi se ne serve”.

L’assoluzione dal reato di lesioni colpose

Ebbene, tra gli strumenti idonei a scongiurarsi la lesione del bene giuridico protetto, l’ordinanza del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (Ordinanza 25 giugno 2018 di Proroga dell’ordinanza 6 agosto 2013, e successive modificazioni, in G.U. Serie Generale, n. 198 del 27 agosto 2018) dispone l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt, 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo”.

La specifica regola cautelare così descritta era stata senz’altro osservata dal ricorrente, il quale, ben consapevole della natura irruenta del proprio cane e del timore che avevano gli altri condomini dello stesso, aveva già posto in essere ulteriori ed opportune cautele a salvaguardia dell’incolumità altrui (la museruola e il guinzaglio corto di circa 20 -30 cm.).

Per queste ragioni, in riforma dell’appellata sentenza, il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di lesioni colpose a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Avv. Sabrina Caporale

Leggi anche:

INCIDENTE PROVOCATO DA UN CANE: SE NON E’ RANDAGIO IL COMUNE NON RISARCISCE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui