In caso di lesioni stradali non aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il giudice di merito può disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione

La vicenda

Il Tribunale di Piacenza aveva condannato l’imputato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis c.p.

Contro tale sentenza era insorta la difesa dell’imputato, deducendo la violazione di legge in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto ascritto che andava ritenuta ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 590 c.p. e che pertanto, necessitava della querela ai fini della procedibilità in presenza di conseguenze dannose tenui, e in secondo luogo per inosservanza del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2, relativamente alla ritenuta impossibilità da parte del giudice di graduazione della sanzione amministrativa accessoria in ragione di un irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazioni dei delitti di cui all’art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. con l’applicazione della revoca della patente di guida.

Il giudizio di legittimità

Il ricorso, giunto dinanzi ai giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 10680/2020), è stato accolto, limitatamente alla deduzione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale.

Invero la Corte Costituzionale (con sentenza n. 88/2019), conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo laddove non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano le ipotesi meno gravi (come quella oggetto d’esame) diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati e di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

La qualificazione giuridica del fatto di reato

Assolutamente infondata è stata invece, ritenuta la doglianza concernente l’errore nella qualificazione giuridica del fatto di reato e della conseguente richiesta di derubricazione dello stesso in ipotesi riconducibile all’art. 590 c.p., così da ritenersi necessaria la condizione di procedibilità della querela.

Invero, è pacifico insegnamento della Suprema Corte che le fattispecie tipizzate negli artt. 589 bis e 590 bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, costituiscano ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose (sez. IV, 1.3.2017), e che in relazione a quest’ultima fattispecie ricorre altresì il paradigma delle lesioni gravi (in quanto guarite dopo i quaranta giorni) e che pertanto non è necessaria la condizione di procedibilità della querela (sez. IV, 24.5.2018).

La redazione giuridica

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