I limiti di acquisizione dei documenti ed eccezione di nullità della CTU

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L’eccezione di nullità della CTU e il dibattuto tema dei limiti di acquisizione dei documenti da parte del Consulente sono oggetto della sentenza n. 31744 della Cassazione civile, sez. I, del 15 novembre.

La Suprema Corte torna a occuparsi di Consulenza Tecnica d’Ufficio e chiarisce che l’eccezione di nullità della CTU per illegittima utilizzazione di documenti deve essere formalmente proposta, a pena di inammissibilità, dalla parte nella prima istanza o udienza successiva al deposito dell’elaborato.

La vicenda

La vicenda all’esame della Cassazione trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione rideterminando, all’esito di CTU, il saldo del conto corrente. La correntista proponeva appello deducendo che la banca aveva effettuato la produzione integrale dei relativi estratti conto solo nel corso delle operazioni peritali, quando era ormai decorso il termine previsto dall’art. 183, comma 6, c.p.c.
Il saldo negativo di tale conto corrente era stato quindi ricalcolato dal CTU tenendo conto delle voci per commissioni e spese applicate dalla banca quali risultavano dalla documentazione tardivamente allegata dalla stessa.

Il ricorso in Appello

La Corte di Appello di Bologna respingeva l’appello rilevando che:

  • a) la banca aveva tempestivamente prodotto in giudizio tutti gli estratti relativi al conto corrente;
  • b) il CTP della banca aveva poi trasmesso al CTU, su sua richiesta, copia del contratto “«”utilizzato esclusivamente per operazioni di anticipo fatture […] e i relativi estratti conto trattandosi di documenti ritenuti utili ai fini di una compita risposta al quesito”»”;
  • c) il CTP della correntista aveva eccepito che si trattava di documentazione acquisita senza il consenso delle parti e dunque in violazione dell’art. 198 c.p.c.;
  • d) la violazione dell’art. 198 c.p.c. avrebbe potuto essere motivo di nullità relativa della consulenza peritale ma siffatto vizio risultava sanato in quanto non espressamente eccepito dalla parte con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale medesima.

L’intervento della Cassazione

La decisione viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte ribadisce che il CTU, nei limiti delle indagini affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico), tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (Cass. S.U. n. 3086/2022; Cass. n. 25604/2022; Cass. n. 32935/2022).

Ciò ribadito, gli Ermellini affermano che l’eccezione di nullità della CTU per illegittima utilizzazione da parte del Consulente di documenti che non poteva invece utilizzare non può essere utilmente formulata dal Consulente di parte al momento del deposito di tali documenti nel corso delle operazioni peritali, ma dev’essere formalmente proposta, a norma dell’art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato.

Per tali ragioni viene confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto che l’eccezione di nullità della CTU contabile sollevata dagli opponenti era inammissibile perché tardiva in quanto non proposta con la prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.

Avv. Emanuela Foligno

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