Accolto il ricorso del socio di una Srl condannato per aver organizzato serate musicali presso uno stabilimento balneare senza l’osservanza dei limiti di capienza di pubblico

In relazione alla condotta di chi tiene aperto un luogo di pubblico trattenimento senza osservare la prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, la violazione della disposizione precettiva in questione non può essere desunta se non sulla base di un diretto accertamento di essa, non potendo la stessa essere affidata a fattori di tipo presuntivo, negativamente caratterizzati per la loro ambiguità dimostrativa. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 23195/2020 pronunciandosi sul ricorso proposto da un uomo accusato di aver organizzato serate musicali presso lo stabilimento balneare gestito dalla Srl di cui era socio, comportanti la emissione di rumori tali da cagionare disturbo per la quiete ed il riposo delle persone, e di avere, in occasione di tali eventi, tenuto aperto un luogo di pubblico trattenimento senza l’osservanza dei limiti di capienza di pubblico previsti per il locale in questione con provvedimento della Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli pubblici.

L’uomo era quindi stato condannato, in sede di merito, negate le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di arresto e 200 euro di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava, tra gli altri motivi,  che non fosse stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che fosse effettivamente presente all’interno del locale, al momento del riscontro effettuato, un numero di persone superiore a quello consentito, avendo le forze dell’ordine operato un controllo sulla base dei biglietti venduti e non dei soggetti effettivamente presenti.

Per la Suprema Corte il ricorso proposto è risultato fondato.

Nel caso di specie, infatti, l’accertamento della violazione in questione era stato compiuto sulla base del dato, indubbiamente non trascurabile ma altrettanto indubbiamente neppure decisivo, del numero dei biglietti di accesso al locale che erano stati oggetto di acquisto nel pubblico, non potendosi, evidentemente, postulare né che tutti i titolari dei biglietti ne avessero poi usufruito, non essendo stati questi, secondo quanto risulta, venduti esclusivamente al momento dell’accesso delle persone nel locale ma anche in momenti precedenti, né, tantomeno, che i soggetti acquirenti fossero stati tutti contemporaneamente presenti nel locale stesso, essendo altamente probabile un sensibile ricambio fra chi avesse trascorso solo una parte della serata all’interno di esso e chi vi fosse stato solo in altra parte di tempo.

Il numero delle persone presenti .rilevano dal Palazzaccio – era il frutto di una valutazione fatta, per così dire “ad occhio” dagli agenti operanti. Si trattava, evidentemente, di elementi dimostrativi privi di una sicura affidabilità.

La redazione giuridica

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