La Corte chiarisce che la liquidazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice, purché resti nei limiti dei parametri tabellari previsti, senza possibilità di sindacato di legittimità (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 10 novembre 2025, n. 29641 )
I fatti
Viene citata dinanzi al Tribunale di Brindisi Allianz assicurazioni, nella qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi sulla S.P. 79 (Tuturano-Brindisi), nel quale era deceduto il congiunto a causa di un’autovettura rimasta non identificata.
In primo grado il Tribunale accoglie la domanda e liquida i danni ai familiari della vittima, ma la Corte di appello di Lecce rigetta la domanda svolta, condannando gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio…





