La scrittura privata con la quale le parti pattuiscono la riduzione del canone di locazione, pur non essendo registrata, è opponibile nei confronti dell’amministrazione tributaria

La vicenda

Una contribuente aveva proposto ricorso per ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento notificatogli per il recupero della maggiore imposta IRPEF anno 2012, in ragione dell’omessa dichiarazione dei redditi percepiti con riferimento al contratto di locazione per uso non abitativo registrato nel gennaio del 2010.

A sostegno della propria istanza la ricorrente aveva dedotto l’intervenuta riduzione del canone di locazione, contrattualmente stipulata con scrittura privata a partire dal 2012 e di non aver mai percepito le somme in contestazione.

L’Amministrazione tributaria si era costituita in giudizio controdeducendo la legittimità dell’atto impugnato e sostenendo che la riduzione del canone non provvista di registrazione e di data certa non fosse (ad essa) opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c.

La decisione di primo grado

In primo grado la CTP, nell’accogliere il ricorso, aveva richiamato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 60/E/2010 nel senso che l’accordo con il quale le parti pattuiscono la riduzione del canone previsto dal contratto di locazione, non integrando una delle ipotesi tipiche contemplate dall’art. 17 DPR 131/86 né un evento che comporti ulteriore liquidazione dell’imposta, non deve essere obbligatoriamente comunicato all’Ufficio; nonché l’art. 19 DL 12.9.2014 conv. con la L. 164/2014 che stabilisce l’esenzione da imposta di registro e di bollo per la registrazione dell’atto con il quale le parti concordano esclusivamente la riduzione del canone. Pertanto, “non costituendo un obbligo la registrazione di tale atto, l’Ufficio nel momento in cui vedrà nella dichiarazione dei redditi un importo del canone ridotto rispetto agli anni precedenti, potrà avvalersi degli elementi giustificativi dovuti sia dal locatore che dal conduttore eventualmente chiedendo copia, se esistente come nel caso di specie, dell’accordo di riduzione del canone”.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello l’Amministrazione finanziaria. Ma la CTR Lombardia (sentenza n. 5566/2019) ha rigettato il gravame confermando la decisione del primo giudice.

Del resto come statuito dalla Suprema Corte nell’affermare il principio secondo il quale gli accordi di riduzione del canone di locazione hanno efficacia ai fini fiscali anche se non portati a conoscenza dell’Ufficio con la registrazione, altri elementi di prova possono validamente fondare la resistenza alle pretese della amministrazione, non avendo la registrazione efficacia costitutiva della pattuizione tra le parti (Cass. n. 22588/2012).

Nel caso di specie, l’Ufficio aveva omesso di procedere alla verifica o meno della fondatezza della pretesa tributaria, con riferimento alla documentazione allegata all’istanza di autotutela proposta dalla contribuente per contestare l’accertamento, comprensiva del bilancio di esercizio della società conduttrice regolarmente depositato, che certamente costituiva un ulteriore elemento atto a suffragare, se valutato nel contesto degli altri elementi precisi e concordanti, la rilevanza probatoria e l’efficacia ai fini fiscali dell’intervenuto accordo di riduzione del canone di locazione.

La redazione giuridica

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