Dopo l’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il proprio congiunto, gli eredi convenivano in giudizio il danneggiante, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti, compreso il lucro cessante relativo alle potenzialità socio-economiche connesse all’attività imprenditoriale della vittima

In primo grado, il Tribunale di Rimini aveva determinato in 100.000 euro il danno non patrimoniale subito dalla moglie e da ciascuno dei figli minori nonché dai genitori dello stesso e, 55.734 euro alla moglie a titolo di danno patrimoniale.
Il giudice di primo grado aveva tuttavia, calcolato il danno in relazione alle date di nascita dei figli e aveva fissato alla soglia dei 15 anni, l’età ultima per ottenere il mantenimento.
A detta dei ricorrenti, però un simile assunto era in contrasto con i principi giurisprudenziali per cui il diritto dei figli di ottenere il mantenimento non può essere limitato neppure al compimento della maggiore età, ma fino al momento in cui ciascuno di essi non raggiunga la piena indipendenza economica.
Dopo il giudizio d’appello, la vicenda è stata sottoposta al vaglio dei giudici della Cassazione con ricorso presentato dagli eredi del defunto.

Ebbene il ricorso è stato accolto perché ritenuto fondato.

In effetti -affermano i giudici della Suprema Corte – “la valutazione operata dal giudice di merito di fissare nella misura di 15 anni la soglia ultima per il calcolo del lucro cessante da risarcire ai figli del danneggiato defunto, appare del tutto inadeguata in una prospettiva equitativa”.
È noto che “per stimare il momento di cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli, neppure il compimento della maggiore età può determinare la cessazione di tale obbligo, ove i figli non abbiano incolpevolmente la possibilità di lavorare e pertanto, il mantenimento ben può protrarsi oltre”.
La sentenza impugnata è stata perciò, cassata con rinvio al giudice emittente.

La redazione giuridica

 
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