Respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento della rendita da inabilità permanente da malattia professionale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16604/2020,  si è pronunciata sul ricorso presentato da un lavoratore, ex dipendente di uno stabilimento industriale, che aveva agito in giudizio nei confronti dell’INAIL per vedersi riconoscere la rendita da inabilità permanente da malattia professionale (ipoacusia bilaterale).

In sede di merito, la Corte di appello aveva tratto dalla CTU espletata in secondo grado elementi diagnostici per escludere l’origine professionale della malattia, in ciò superando tuttavia le conclusioni del CTU medesimo (che aveva parlato di “un’ipotesi ampiamente opinabile” di danno quantificabile nella misura del 9%) in ordine alla configurabilità di tecnopatia, ed aveva fatto riferimento alle conclusioni della CTU di primo grado (che aveva escluso una patologia rilevante di origine lavorativa).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava – ex articolo 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, che non avrebbe spiegato la mancata adesione alle conclusioni del proprio consulente e l’adesione invece alla consulenza di primo grado.

I Giudici Ermellini, nel respingere l’impugnazione, hanno invece evidenziato come il Collegio territoriale avesse adeguatamente illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto di non poter aderire alla valutazione dal proprio ausiliario e di preferire quella effettuata dal merito in primo grado.

Infatti, la corte territoriale aveva nella specie evidenziato gli elementi tecnici già descritti dal CTU in sede di appello che rendevano problematico il riconoscimento del carattere professionale della patologia, ed in particolare il lungo lasso di tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa, la mancanza di esami audiometrici nel periodo di esposizione a rischio, il carattere pantonale della perdita uditiva che non è tipica dell’ipoacusia da rumore, e l’insufficienza dei risultati degli esami documentati.

Proprio da tali elementi la corte territoriale aveva desunto elementi per non condividere le conclusioni del CTU in ordine alla configurabilità del danno, riportandosi invece alle conclusioni più coerenti del consulente di primo grado, con procedimento motivazionale corretto ed in linea con la giurisprudenza di legittimità

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