La normativa prevede la corresponsione di una indennità per inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”

In caso di malattia professionale, all’infortunato va riconosciuta, oltre alla rendita per inabilità permanente, solo l’indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 8956/2021.

Nel caso esaminato un cittadino si era visto riconoscere in sede di merito la domanda volta al riconoscimento della natura professionale del carcinoma al rene di cui aveva sofferto a causa dell’esposizione all’amianto e di altre malattie.

La Corte di appello, in particolare, aderendo alle conclusioni della disposta c.t.u. medico legale, aveva condannato l’Istituto previdenziale a corrispondere all’attore le prestazioni per malattia professionale commisurate ad una inabilità temporanea totale di 30 giorni, ad una inabilità temporanea parziale di 30 giorni ed a una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, nonché ad una invalidità permanente del 16% con decorrenza dal primo febbraio 2004 oltre interessi legali sui ratei maturati con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Ente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 66 e dell’art. 68 t.u. n. 1124 del 1965 in quanto il Collegio distrettuale aveva condannato l’INAIL a corrispondere, tra l’altro, l’indennità per inabilità temporanea parziale conseguente alla malattia professionale denunciata senza considerare che tale prestazione non è prevista dagli artt. 66 e 68 t.u. n. 1124 del 1965, né dall’art. 13 d.lgs, n. 38 del 2000.

Gli Ermellini hanno ritenuto la doglianza meritevole di accoglimento. La Cassazione ha infatti precisato che il D.P.R. n. 1124 del 1965, agli artt. 66 e 68, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro”, nulla prevedendo per il caso di inabilità temporanea parziale; “anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l’art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l’indennità per inabilità temporanea assoluta”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui