Mancata comunicazione di pronuncia sfavorevole: avvocato responsabile?

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mancata comunicazione

Respinto il ricorso del cliente di un avvocato che chiedeva di essere risarcito per la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica di un atto di precetto

Con l’ordinanza n. 17974/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo contro la decisione dei Giudici del merito di rigettare la domanda risarcitoria presentata nei confronti di un avvocato e volta all’accertamento della responsabilità professionale di quest’ultimo, suo difensore in un procedimento civile avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, per la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica dell’atto di precetto, non consentendogli in tal modo di valutare la possibilità di proporre impugnazione avverso sentenza di primo grado.

In particolare la Corte territoriale, ribadendo quanto già rilevato dal Tribunale, ha evidenziato che l’attore non aveva soddisfatto l’onere, a suo carico, di allegare e dimostrare che, ove informato della notifica della sentenza, si sarebbe determinato all’appello, e che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto significative possibilità di accoglimento. Il Giudice di secondo grado ha inoltre precisato che, al fine di condannare il professionista non era sufficiente accertare la sua condotta negligente ma doveva essere provato il danno conseguente a siffatta condotta ed il nesso eziologico tra condotta inadempiente e danno.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente contestava al Collegio distrettuale di aver posto a suo carico l’onere di dimostrare che l’eventuale appello avrebbe avuto probabile esito negativo.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il motivo inammissibile.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista; pertanto – poiché l’art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell’esistenza concreta di una danno, consistente in una diminuzione patrimoniale – la responsabilità dell’avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell’avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole – con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione – può essere affermata solo se il cliente dimostri che l’impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta”. Da li la decisione di rigettare il ricorso.

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2 Commenti

  1. Siamo un cantiere navale che ha, tramite il proprio avvocato, presentato ricorso al TAR contro la revoca della concessione demaniale decisa dall’Autorita’ Portuale. Nell’udienza fissata per la fine del mese di Aprile del 2019, i giudici hanno ritenuto inammissibile il ricorso stesso perché non veniva notificato alla controparte (Autorità Portuale) ma solo all’Avvocatura dello Stato. L’unica possibilità era quella di presentare ricorso alla Presidenza della Repubblica che ad oggi non si è ancora espressa, procurando conseguenze irreparabili alla n/s Società che nel frattempo, per scadenza naturale della concessione, ha dovuto liberare lo spazio demaniale (banchina di 330 Mt.) non più fruibile. Chiediamo se secondo V/s rispettabile parere, è identificabile la responsabilità dell’avvocato? Grazie

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