Respinto il ricorso di un’azienda contro la condanna a risarcire alcuni lavoratori per il mancato godimento dei riposi compensativi previsti dalla normativa

Ricade sull’impresa datrice la prova del fatto impeditivo del determinarsi del danno da usura per il mancato godimento dei riposi dati dalla concessione, in base al Regolamento CEE 3280/85, di un riposo compensativo entro le tre settimane successive al riposo fruito in misura ridotta e con collegamento ad altro riposo di nove ore.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24212 rigettando il ricorso di un’azienda che eccepiva il malgoverno delle regole sull’onere della prova da parte dei Giudici del merito nell’ambito del contenzioso con alcuni lavoratori.

Questi ultimi avevano agito in giudizio nei confronti della società datrice, alle cui dipendenze operavano quali addetti alla guida di mezzi destinati al trasporto passeggeri su percorsi lunghi più di 50 km, chiedendo il risarcimento del danno per la mancata concessione del riposo settimanale in misura pari alle 45 ore consecutive e del riposo giornaliero minimo di 11 ore.

La Cassazione ha ritenuto invece di confermare la decisione della Corte territoriale, la quale  aveva correttamente ritenuto sussistente l’illecito dedotto, il danno relativo apprezzabile come intrinseco alla violazione stessa ed il diritto al risarcimento del medesimo da quantificarsi in via equitativa, commisurandolo all’importo corrispondente alla maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo di doglianza della ricorrente specificando che grava sull’azienda datrice “la prova del fatto impeditivo del determinarsi del pregiudizio da usura psicofisica quali deve ritenersi la concessione di riposi compensativi, del resto apprezzata in sede istruttoria con valutazione negativa incentrata sulla sporadicità del ricorso alla compensazione tardiva, parimenti non contestata”.

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