Viene riconosciuta la piena responsabilità dell’automezzo che durante una manovra di retromarcia si immetteva repentinamente in carreggiata senza possibilità di manovre di emergenza della ciclista (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 3428/2021 del 08/07/2021-RG n. 26803/2018)

La ciclista in data 21.11.2015 in sella alla propria biciletta , cadeva a terra a seguito dell’urto con l’autovettura Hyundai Getz che effettuava una manovra di retromarcia in uscita da un parcheggio.

Cita a giudizio conducente e Compagnia assicuratrice della Hyunday, onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l’importo complessivo di euro 39.070,00, al netto dell’acconto di euro 4.004,00 , percepito in data 26.2.2018 e trattenuto in acconto sul maggior dovuto .

Il Giudice dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

L’istruttoria ha confermato la dinamica del sinistro narrata dall’attrice, dalla quale emerge la responsabilità esclusiva dell’automobilista, la cui repentina manovra di uscita in retromarcia dal parcheggio ha impedito alla ciclista manovre d’emergenza atte ad evitare l’impatto.

La CTU medico -legale, ha accertato che dalle fratture costali e del piede, in nesso causale con il sinistro, sono esitati postumi permanenti del 14 – 15% (grave tara funzionale al piede e mesopiede sinistro) stabilizzatosi dopo malattia di 113 gg. (di cui 3 gg.al 100%, 40 gg. al 75%, 40 gg. al 50% e 30 gg.al 25%) , oltre a spese mediche ritenute congrue per euro 1.745,50.

Il Giudice, conclusa la fase istruttoria, dà atto che non sono contestate la responsabilità esclusiva del conducente della Hyunday nella determinazione del sinistro e le risultanze della Consulenza d’Ufficio.

Ciò che i convenuti contestano riguarda il quantum debeatur, in particolare la personalizzazione del danno biologico, la perdita di chances lavorative e il danno patrimoniale.

Come chiarito dalla Suprema Corte, personalizzazione e danno morale, entrambe non obiettivabili mediante accertamento medico -legale e da allegare e provare, anche in via presuntiva dalla parte danneggiata, non determinano necessariamente una variazione in aumento del valore standard tabellare, bensì in astratta ipotesi, possono implicare anche “una variazione in diminuzione”.

L’incidenza dei postumi dell’infortunio sugli specifici aspetti dinamico-relazionali della persona danneggiata, può consentire una percentuale in aumento sul valore tabellare soltanto qualora le abilità perdute e le attività rinunciate consistano in conseguenze eccezionali e ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione ; diversamente, le conseguenze negative comuni sono già ricomprese e valutate nei valori tabellari.

Le attività dell’attrice, precedenti al sinistro, non paiono eccezionali poiché riferite a “lunghe passeggiate con il marito e con i nipotini, escursioni e hobby” , non meglio dettagliati.

La significativa percentuale di danno biologico permanente accertata dal CTU, nella misura del 15%, ricomprende la forzata rinuncia dell’attrice alle lunghe passeggiate.

Ferma restando l’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, viene ribadito che le Tabelle Milanesi costituiscono un sistema che incorpora nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale .

Utilizzando tale tabella, il danno biologico puro, corrispondente al 15% commisurato all’età di 61 anni, ammonta a euro 29.013,00, e tale importo può essere incrementato di una percentuale di sofferenza presunta del 31% , così da elevarsi a euro 38. 007,00.

A seguito del sinistro, la donna allega flessione dell’umore e irritabilità: sofferenza presumibile e ben comprensibile in persona prima dinamica e dopo il sinistro costretta ad adattarsi a una vita più stanziale , in ragione dei permanenti problemi di deambulazione.

Per tale ragione, il danno morale viene considerato nel massimo tabellare presunto per il pregiudizio standard, per euro 8.994,00.

Complessivamente, il danno non patrimoniale liquidato ammonta a euro 44.057,00, di cui euro 38.007,00 per D.B.P. comprensivo di pregiudizio morale ed euro 6.050,00 per D.B.T., oltre al danno patrimoniale ritenuto congruo dal CTU per spese mediche e CTP.

Respinta, invece, la domanda di lucro cessante per perdita di chances di reperire futura occupazione.

All’epoca del sinistro, l’attrice era disoccupata a causa della risoluzione del contratto come addetta alla mensa e percepirà la previdenza pensionistica di vecchiaia, come stabilito dalla legge, al compimento dei 67 anni di età.

Sul punto, ricorda il Tribunale, la Suprema Corte ha precisato che la perdita di chance integri “gli estremi di danno risarcibile nel caso in cui la possibilità perduta di migliore risultato possa attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, così da assurgere a concreta possibilità risarcibile”.

In applicazione di tali principi, l’attrice non ha provato che all’epoca del sinistro fosse alla ricerca di altra occupazione, o avesse ricevuto concrete proposte di lavoro cui ha dovuto rinunziare.

Pertanto, il Tribunale condanna i convenuti in solido a pagare l’importo residuo di euro 19.357,09 , oltre interessi legali; condanna gli stessi al pagamento delle spese stragiudiziali sopportate dall’attrice per euro 1.147,50; condanna altresì gli stessi al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 7.291,54.

Avv. Emanuela Foligno

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