Manovra di retromarcia e urto di un veicolo in sosta (Cassazione Civile, sez. VI, dep. 24/10/2022, n.31310).

Manovra di retromarcia del veicolo che urta un’auto in sosta.

L’automobilista citava dinanzi al Giudice di Pace di Benevento il proprietario del veicolo che era in sosta parcheggiato, a suo dire responsabile del sinistro, e la Compagnia assicuratrice chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della manovra di retromarcia che provocava l’urto del veicolo in sosta.

Il Giudice di Pace riteneva che la responsabilità andava ascritta esclusivamente all’attore, e rigettava la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice d’appello, rigettava il gravane e condannava l’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Il secondo Giudice riteneva che l’appellante fosse in colpa grave per avere sostenuto in ben due gradi di giudizio una tesi “totalmente illogica”, consistente nel pretendere che se taluno, eseguendo una manovra di retromarcia, urti un veicolo in sosta, la responsabilità vada ascritta al proprietario di quest’ultimo.

La decisione viene impugnata in Cassazione per violazione dell’art. 96 c.p.c..

In sintesi, secondo il ricorrente:

-) ha errato il Tribunale nel ritenere che la pretesa attorea fosse totalmente illogica;

-) la colpa grave di cui all’art. 96 c.p.c. non può ravvisarsi nel solo fatto di avere sostenuto tesi giuridiche diverse da quelle adottate dal Giudice;

-) in ogni caso l’appello era stato proposto per confutare un accertamento di fatto del Giudice di primo grado, e cioè quello inteso a stabilire se il veicolo della controparte fosse stato lasciato in sosta irregolare;

-) il Giudice di primo grado e quello d’appello avevano rigettato la domanda in base a valutazioni diverse: il Giudice di Pace, infatti, aveva rigettato la domanda sostenendo che non vi era sosta irregolare; il Tribunale, invece, aveva rigettato il gravame affermando che sebbene la sosta fosse irregolare, tale circostanza non bastava di per sé ad escludere, né a limitare, la responsabilità esclusiva dell’attore; sicché la diversità di valutazioni dei due organi giudicanti doveva far escludere una colpa grave dell’odierno ricorrente nel proporre la domanda prima, e l’impugnazione poi.

La censura è inammissibile.

Stabilire se una certa condotta processuale sia o non sia stata temeraria, per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., è un tipico apprezzamento di fatto riservato al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

In secondo luogo, ai fini della affermazione della negazione della colpa grave di cui all’art. 96 c.p.c. non rileva che l’impugnazione ritenuta temeraria sia stata proposta per ragioni di fatto piuttosto che di diritto, né rileva la circostanza che il Giudice di primo grado e quello d’appello abbiano rigettato la domanda in base a motivazioni non del tutto coincidenti.

Recente giurisprudenza ha stabilito che anche il sostenere tesi giuridiche manifestamente erronee può costituire una condotta colposa ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, quando attraverso esse si realizza un abuso della potestas agendi (ex aliis, in tal senso, si veda innanzitutto la decisione delle Sezioni Unite, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, nonché, nello stesso senso, Sez. 3 -, Ordinanza n. 4430 del 11/02/2022; v, anche Cass. ord. N. 26545 del 30/09/2021).

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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