La percentuale di invalidità permanente riportata nel sinistro dovuto alla manovra di svolta non consentita era stata determinata dando per scontato che l’evoluzione artrosica del ginocchio avrebbe richiesto due interventi

Con l’ordinanza n. 1727/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista contro che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Nello specifico, il centauro era stato urtato da un automobile che aveva effettuato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una stazione di servizio, omettendo di segnalare tale condotta e di dare la precedenza alla parte lesa, che sopraggiungeva nell’opposto senso di marcia.

Il Giudice di prime cure aveva applicato le tabelle del Tribunale di Milano, personalizzate con un aumento del 25%, in considerazione della particolare gravità del periodo di malattia; avverso tale decisione aveva proposto appello il danneggiato, lamentando il mancato riconoscimento di maggiori spese documentate e non contestate da controparte, oltre a contestare la decisione di rigetto della domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante connesso al prolungato periodo di inabilità temporanea che gli avrebbe precluso l’esercizio della libera professione di avvocato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza impugnata, aveva condannato l’assicuratore, il conducente e la proprietaria dell’auto al pagamento della somma di euro 134.668, oltre interessi e rivalutazione compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio, così accogliendo alcune delle doglianze dell’appellante.

Quest’ultimo, però, si rivolgeva alla Suprema Corte, eccependo che la Corte territoriale aveva omesso l’esame delle risultanze della consulenza tecnica e dei relativi chiarimenti depositati in appello. In particolare, il perito aveva riconosciuto la necessità di interventi chirurgici futuri (rimozione dei mezzi di sintesi e protesizzazione del ginocchio), mentre la Corte da appello avrebbe svilito tali elementi ad eventi puramente eventuali.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza infondata. i

Il giudice di appello, infatti, aveva correttamente affermato che la percentuale di invalidità permanente era stata determinata dando per scontato che l’evoluzione artrosica del ginocchio avrebbe richiesto due interventi, quello di rimozione dei mezzi di sintesi e quello di apposizione della protesi, sulla base dei quali era stata calcolata la percentuale di invalidità permanente finale e residua.

La redazione giuridica

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