Non spetta all’ex coniuge che versa l’assegno dimostrare il grado di intimità dell’ex partner con il nuovo convivente

La giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude che, in caso di separazione, il diritto al mantenimento permanga qualora il coniuge beneficiario inizi una stabile convivenza con un altro partner. La convivenza, infatti, rappresenta una vera e propria “famiglia di fatto” da cui derivano tutti i diritti e i doveri propri della comunione materiale e spirituale di vita. Pertanto si presume che spetti al nuovo convivente provvedere ai bisogni morali e materiali del mantenuto.
Fino ad oggi, tuttavia, secondo gli Ermellini, il diritto all’assegno cadeva solamente quando la convivenza more uxorio fosse stabile e duratura, e non occasionale; spettava quindi al coniuge gravato dal mantenimento, l’onere di dimostrare che il nuovo rapporto affettivo dell’ex fosse saldo e durevole. Ma con la recente sentenza n. 6009/2017, la Suprema Corte ha rivisto tale orientamento, restringendo ulteriormente il diritto all’assegno. Con tale pronuncia, infatti, i Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati, sul caso di una donna, mantenuta dall’ex coniuge, che aveva iniziato a coabitare con un amico al fine di risparmiare dividendo le spese della vita quotidiana, ma aveva chiesto comunque che il marito continuasse a corrisponderle l’assegno.
La Cassazione ha precisato, in relazione a tale fattispecie, che quando l’ex inizia una coabitazione con un’altra persona, perde il diritto all’assegno a prescindere da quale sia la loro situazione affettiva e relazionale. Non è possibile, infatti, addossare al coniuge che corrisponde l’assegno, l’onere di dimostrare il grado di intimità che l’ex ha

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