Mantenimento: si all’assegno per la ex moglie non autosufficiente

0
mantenimento

Respinto il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte di appello di porre a suo carico un assegno di mantenimento mensile di 200 euro a favore della ex coniuge

La Cassazione, con l’ordinanza n. 19331/2020 ha respinto il ricorso di un uomo contro la decisione dei giudici del merito di porre a suo carico un assegno di mantenimento mensile di 200 euro a favore della ex moglie.

Il ricorrente aveva agito in giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo alla coniuge un contributo per il mantenimento del figlio, privo di redditi e convivente con il padre, di Euro 250,00 mensili, tenuto conto del reddito da lei percepito quale estetista. La controparte si era opposta alla richiesta, assumendo di non essere titolare di redditi adeguati e richiedendo a sua volta un assegno divorzile a proprio favore di 800,00 euro.

Il Tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva rigettato la richiesta di corresponsione di assegno divorzile proposta dalla moglie e aveva posto a carico del marito l’obbligo di versare la somma di 350,00 euro mensili a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.

Il Giudice di appello aveva accolto il gravame proposto dalla moglie, la quale insisteva per l’attribuzione di un assegno a proprio favore sul presupposto della mancata percezione di adeguati redditi da parte sua e dell’impossibilità di procurarsene con l’attività di estetista. La Corte territoriale, nello specifico, le riconosceva un assegno divorzile di 200,00 euro mensili, da aggiornarsi secondo indici Istat.

Nel ricorrere per cassazione il marito sosteneva che “l’impossibilità di produrre reddito attraverso una attività lavorativa deve essere accertata effettivamente e concretamente e non già in via astratta o ipotetica o in termini probabilistici”. Il Collegio distrettuale, invece, a suo dire, aveva ritenuto solo in via presuntiva e probabilistica la saltuarietà dell’attività di estetista e lo stato di disoccupazione involontaria della donna, e non sulla base di criteri oggettivi, nonostante che l’intimata avesse riconosciuto di svolgere tale attività e di percepire corrispettivi non dichiarati con le dichiarazioni dei redditi.

Gli Ermellini hanno tuttavia rilevato che, nel caso esaminato,  l’ex moglie non era economicamente autosufficiente e anzi versava al limite stesso di sopravvivenza, per mancanza di un reddito a tal fine adeguato e per l’incapacità di poterselo procurare. Risultava evidente, quindi, “la natura meramente assistenziale attribuita all’assegno imposto all’ex marito”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Assegno divorzile: ex moglie disoccupata, si alla natura assistenziale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui