Il rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice viene valutato in punto spese in quanto tale rifiuto ha imposto una complessa istruttoria che ha condotto all’accertamento di un danno risarcibile superiore all’importo della proposta in misura del tutto marginale (Tribunale di Milano, Sez. X, Sentenza n. 9763/2021 del 25/11/2021-RG n. 14136/2018)

Gli attori convenivano in giudizio il Comune di Milano chiedendone l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso in data 11.09.2017 in Milano in occasione del quale, la loro autovettura impattava con un massello fuori sede lungo una strada lastricata a pavé.

Il Comune eccepisce l’evitabilità del sinistro con l’impiego dell’ordinaria diligenza e chiedendo quindi il rigetto delle domande o, in subordine, la riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato.

Con sentenza non definitiva n. 7768/2020 pubblicata il 27.11.2020, il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del Comune di Milano nella causazione del sinistro e rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria in punto quantificazione dei danni–conseguenza.

Espletate due CTU (una medico-legale e una sui danni materiali al veicolo), la causa veniva nuovamente trattenuta a decisione.

Pacifica la responsabilità del Comune per il massello fuori sede, quanto ai danni non patrimoniali patiti dall’attore il Tribunale richiama gli esiti della condiva CTU medico-legale che ha accertato la derivazione causale della lesione dal sinistro.

Il CTU ha quantificato nell’1% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 40 i giorni di inabilità temporanea, di cui 10 di inabilità parziale al 75%, 10 di inabilità parziale al 50% e 20 di inabilità parziale al 25%

Respinto, invece, il danno morale poiché mancante qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all’evento.

Non viene riconosciuto, pertanto, alcun aumento ex art. 139 comma 3 cod. ass. in quanto risulta escluso, anche all’esito delle risultanze peritali, che la lesione patita dall’attore abbia causato o causi una sofferenza psico-fisica di particolare intensità o abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, non avendo parte attrice allegato e dimostrato né la sofferenza intensa, né circostanze specifiche ed eccezionali che rendano il danno concreto patito dall’attore più grave rispetto alla conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

Ciò posto, il danno da invalidità permanente ammonta ad euro 671,77 (tenuto conto del coefficiente di decrescita in ragione dell’età, ai sensi dell’art. 139 comma 1 lett. a) cod. ass.) e il danno da invalidità temporanea ad euro 831,08 (356,18 euro per 10 gg al 75%, 23 7,45 euro per 10 gg al 50% e 237,45 euro per 20 gg al 25%).

Complessivamente, il danno non patrimoniale risarcibile all’attore ammonta ad euro 1.502,85, oltre ad euro 990,75 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.

Le spese sostenute per il noleggio di auto sostitutiva vengono riconosciute soltanto in parte.

La necessità di noleggiare un’auto sostitutiva viene posta in connessione causale con il sinistro e l’indisponibilità della vettura danneggiata, tenuto conto della concomitanza temporale (il noleggio inizia il 21 settembre 2017).

Tuttavia, ritiene il Tribunale che il noleggio di auto sostitutiva per quasi due mesi (cioè sino al 13 novembre 2017) non sia coerente e compatibile con i danni subiti dal veicolo e con i tempi necessari per la sua riparazione, non avendo parte attrice dimostrato l’assoluta necessità di un fermo tecnico così prolungato, a fronte di circa 14 ore di manodopera indicate dal CTU e di 17 ore di manodopera fatturate dal carrozziere stesso.

Ciò significa, che eventuali ritardi del carrozziere non possono, in assenza di prova specifica di ragioni tecniche oggettive e insuperabili, ad esempio connesse all’approvvigionamento dei ricambi, andare a scapito del danneggiante.

La relativa voce viene liquidata in euro 600 euro, corrispondente pressoché a un mese di noleggio auto sostitutiva.

Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ritiene corretta ed esaustiva la CTU sui danni materiali del veicolo.

L’attrice lamenta un danno di 10.145,47 euro.

La relazione di incidente stradale menziona danni alle ruote anteriori ed alla coppa dell’olio ma nessuna ulteriore prova (né documentale, ad es. fotografie, né testimoniale) è offerta da parte attrice per dimostrare gli ulteriori specifici danni cagionati al veicolo durante il sinistro, avendo l’attrice soltanto offerto la prova generica, e non contestata, della necessità del carroattrezzi e del pagamento della fattura del carrozziere.

Alla luce del deficit probatorio, non risulta raggiunta la prova del nesso causale tra la sostituzione del kit frizione e del volano e il sinistro, in quanto, in base alla dinamica del sinistro e ai rilievi della Polizia locale viene escluso che tali elementi, siano stati direttamente danneggiati dal sinistro, sicché il costo sostenuto per tali interventi viene espunto.

Riguardo la sostituzione della scatola del cambio, ritiene il Tribunale che, in assenza di ulteriori prove fornite da parte attrice, possa considerarsi dimostrata, anche per presunzioni, soltanto la rottura della scatola esterna del cambio in diretta connessione causale con il sinistro, come indicato anche dal CTU.

Il fatto che all’attrice, priva di competenze tecniche, sia stato proposto l’intervento della sostituzione della scatola del cambio, non rileva ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

È certamente innegabile che la sostituzione a nuovo del cambio sia soluzione “ottimale” ma il danno risarcibile deve essere limitato alle conseguenze immediate e dirette dell ‘evento dannoso cagionato dal responsabile, e, dunque, in caso di danni ai veicoli, ai soli costi necessari per riparare i danni direttamente derivanti dal sinistro.

In conclusione il costo congruo per le attività di riparazione necessarie in relazione ai danni direttamente riconducibili al sinistro è pari a 4.355,28 euro .

Il danno complessivamente liquidato a parte attrice ammonta, pertanto, a circa 7.500 euro.

Aggiungasi che con ordinanza del 25.11.2020 il Giudice proposta conciliativa ex ar t. 185bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione a parte attrice della somma di 7.000 euro.

Tale proposta è stata accettata dal Comune convenuto, che dunque l’ha fatta propria, con atto del 21.12.2020, mentre non è stata accettata da parte attrice.

Il rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa del Giudice e di parte convenuta – che aderendo alla proposta del Giudice ha sostanzialmente rivolto la medesima proposta a parte attrice -, viene valutato in punto spese in quanto tale rifiuto ha imposto una complessa istruttoria che ha condotta all’accertamento di un danno risarcibile superiore all’importo della proposta in misura del tutto marginale.

Pertanto, il Tribunale ritiene che, valutata la soccombenza in punto an di parte convenuta, l’accoglimento della domanda di parte attrice in misura significativamente inferiore al petitum e il rifiuto attoreo della proposta conciliativa privo di apprezzabile giustificazione, in un’ottica di economia processuale, le spese di lite debbano essere compensate per metà e poste a carico del convenuto per la residua metà.

Per la stessa ragione, anche le spese di CTU sono poste a carico per metà di parte attrice e per metà di parte convenuta nei rapporti interni.

Avv. Emanuela Foligno

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