Secondo la Cassazione i matrimoni gay celebrati all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero non possono essere trascritti, ma la tutela è assicurata dalle unioni civili.

Con la sentenza 11696/2018 della Prima sezione civile della Corte di Cassazione, gli Ermellini hanno fatto il punto sul matrimonio gay contratto all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero, e sulla possibilità di trascriverlo in Italia.

Ebbene, per i giudici il matrimonio gay non può essere trascritto se celebrato all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero. Tuttavia, la tutela è assicurata dalla presenza delle unioni civili introdotte dalla legge Cirinnà.

Queste ultime sono infatti entrate in vigore dal 2016. Pertanto, per effetto della legge Cirinnà, applicabile anche retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore, la tutela è quella delle unioni civili.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una coppia omosessuale. In essa, uno dei soggetti era cittadino straniero. La coppia si era opposta alla decisione della Corte d’appello di Milano.

Quest’ultima infatti aveva rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato tra i due in Brasile nel 2012 e poi in Portogallo nel 2013.

Per la Cassazione, in questo caso, non si poneva una questione di legittimità costituzionale.

Il fatto che l’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero e uno italiano non sia trascrivibile non rappresenta una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale.

Contestualmente, non si pone una incompatibilità con il diritto internazionale.

Ciò in quanto la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è lasciata alla valutazione sei singoli Stati dell’Unione europea.

“L’applicazione delle nuove norme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore – scrive la Cassazione – non costituisce una deroga al principio di irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento”.

Pertanto, possono farsi valere retroattivamente gli effetti della legge 76 del 2016 ed i successivi decreti legislativi. La Cassazione li ritiene applicabili anche quando il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore della Cirinnà.

Inoltre, la Corte afferma che non vi sia una disposizione che delimita l’efficacia temporale della novità.

E questo né quanto si parla di equiparazione, né in caso della conversione quando si parla di matrimonio contratto all’estero.

 

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