Via libera a un documento che definisce i passaggi standard su cui articolare gli accordi tra Regioni e Province autonome e le Università per assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico
La Conferenza delle Regioni ha approvato un documento che definisce le linee guida per gli accordi tra Enti territoriali e Università degli Studi necessari ad assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico.
“Diamo risposte concrete – ha commentato il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini – all’emergenza medici riscontrata in molte strutture sanitarie in diverse Regioni del Paese. Si tratta di pochi punti fermi condivisi, necessari per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento”.
Entrando nello specifico, gli accordi Regioni-Università prevedono il riconoscimento da parte dell’Ateneo delle attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto come parte integrante e sostanziale del ciclo di studi per la specializzazione.
L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, poi, è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione.
I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, secondo i criteri previsti dall’accordo Regione- Università, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato.
E ancora, lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica è obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo.
Il trattamento economico del medico specializzando, infine, è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
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