La messa alla prova non può essere negata solo perché l’inizio dell’attività concordata con l’UEPE non è determinabile, in quanto dipendente dalle condizioni di salute dell’imputato

La vicenda

La Corte d’appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado col quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. Nella specie, i giudici dell’appello avevano condiviso la decisione di prime cure, che aveva rigettato la richiesta di messa alla prova, formulata ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p., ritenendo l’insussistenza delle condizioni di ammissione, atteso che l’inizio dell’attività di cui al programma concordato con l’UEPE non era determinabile, dipendendo dalle dimissioni dalla struttura di cura (per alcoldipendenti) ove era ricoverato l’imputato, il che avrebbe comportato la sospensione del processo senza termine, eventualità non prevista dal codice di rito.

La Corte di Cassazione ha affermato che qualora il giudice ritenga che il programma di trattamento non sia congruo o presenti lacune che lo rendano non sufficiente, sotto il profilo della realizzazione dello scopo rieducativo, può – anche previamente acquisendo elementi utili tramite i servizi sociali e la polizia giudiziaria – modificare o integrare il programma, con il consenso dell’imputato (art. 464-quater, comma 4 c.p.p.).

La questione giuridica

La questione controversa, nel caso in esame, era dunque legata alla configurabilità di una condizione ostativa all’ammissione, relativa ad un parametro diverso dall’idoneità del programma o della favorevole valutazione circa la futura astensione dalla commissione di reati, consistente invero, nell’apprezzamento del tempo necessario alla realizzazione del programma per cause indipendenti dalla sua esecuzione.

Premesso, infatti, che il termine di cui all’art. 646 quater comma 5, lett. a) e b) è prorogabile su istanza motivata da gravi ragioni, indipendentemente dalla durata del programma previsto nei limiti di cui alla medesima disposizione, occorreva domandarsi se il rito consenta al giudice, prima ancora della valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità del programma predisposto dall’UEPE e dalla formulazione di un giudizio prognostico positivo di negare l’accesso alla messa alla prova sulla base della previsione del pronostico negativo sulla sua durata della sospensione del procedimento.

La risposta – ha affermato la Suprema Corte (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 10787/2020) – non può essere tout court positiva.

Innanzitutto, si tratta di un giudizio non previsto dall’ordinamento e che, pertanto, non può costituire parametro di ammissibilità del provvedimento di messa alla prova.

In secondo luogo, il procedimento consente di affrontare l’ipotesi della difficoltà del completamento del programma individuale, nei termini da esso previsti – comunque contenuti in quelli di cui alle lett. a) e b) – a mezzo della richiesta di proroga per “ragioni gravi”. Il che significa che il legislatore, introducendo siffatta causa di estinzione del reato, ne ha voluto preservare il valore rieducativo, considerandolo prevalente rispetto alla durata del processo, purché il compimento di messa alla prova, intervenga in un lasso di tempo, non superiore alla proroga – non reiterabile – concessa dal giudice.

Ebbene, in questa prospettiva – hanno aggiunto gli Ermellini – , in presenza della predisposizione di un trattamento da parte dell’UEPE, occorrerà che il giudice – non potendo esimersi dalla valutazione prevista a fronte della proposizione dell’istanza –ne verifichi l’idoneità, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., congiuntamente formulando la prognosi sulla futura astensione della commissione di nuovi reati. Qualora nondimeno, in presenza dei presupposti di meritevolezza dell’ammissione, siano rese note condizioni di incompatibilità per ragioni di salute con l’immediato inizio della messa alla prova, il giudice non potrà limitarsi a negare l’ammissione, dovendo accertare, invece, se si tratti di una situazione che non consente di dare corso al programma di trattamento.

Messa alla prova: la valutazione del giudice nel caso di impedimenti di salute dell’imputato

Tanto è confermato dal fatto che l’art. 186 bis c.p., non si limita a prevedere il contenuto della messa alla prova ed i limiti edittali che ne autorizzano la concessione, ma precisa che il suo svolgimento deve essere articolato con modalità “che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato”.

In altre parole, il giudice, avuto notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non respingendo aprioristicamente la domanda, ma richiedendo i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell’imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale introdotta con la l. 67/2014.

Solo laddove dagli accertamenti svolti risulti l’impossibilità e non la semplice difficoltà di svolgere l’attività che forma oggetto del programma, il giudice potrà negare l’accesso alla messa alla prova, in quanto il programma di trattamento come presentato non potrà essere svolto, neppure se opportunamente modificato, rilevandosi così inidoneo allo scopo che gli è proprio: il reinserimento dell’imputato.

La decisione

Queste indispensabili valutazioni erano state del tutto omesse dalla corte territoriale che, rigettando il motivo di appello si era limitata a constatare che la relazione UEPE avesse dato notizia del ricovero dell’imputato in una struttura per alcoldipendenti e che il medesimo non avesse dato notizie sul suo stato di salute, né sull’eventuale data di dimissioni, cui l’inizio dell’attività concordata era subordinato. Su questa base aveva confermato la decisione di diniego, successivamente, impugnata. Invero, la corte d’appello avrebbe dovuto verificare tramite l’UEPE, l’eventuale modificabilità del programma di trattamento per renderlo conciliabile con il programma di cura dell’imputato e solo in caso di incompatibilità avrebbe potuto provvedere al diniego per inidoneità del programma proposto.

Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina.

La redazione giuridica

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