Respinto il ricorso di un uomo accusato di omicidio colposo per la morte di una minore sbalzata fuori dall’abitacolo della vettura da lui guidata dopo un tamponamento

Era stato riconosciuto colpevole, in sede di merito, del reato di omicidio colposo ai danni di una minore che, seduta sul sedile posteriore della sua autovettura, era stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto determinato da un tamponamento da parte di altro veicolo.

Il conducente, in particolare, era accusato, ai sensi dell’art.172 C.d.S., di non avere assicurato la bambina, di anni 6, al sedile posteriore del veicolo che conduceva, a mezzo di specifiche dotazioni di ritenuta che evitassero, in caso di sinistro, che il passeggero potesse urtare contro parti rigide del mezzo o essere sbalzato al di fuori dello stesso.

A fronte dei motivi di appello in cui il ricorrente sosteneva che il fatto si fosse verificato per una causa eccezione e imprevedibile – laddove la minore, regolarmente assicurata al momento della partenza al sedile posteriore con strumenti di ritenuta di cui era dotata la autovettura, si sarebbe liberata degli stessi nel corso del viaggio impedendo qualsiasi possibilità di controllo da parte del conducente – il Collegio distrettuale assumeva la implausibilità e la inveridicità della tesi difensiva evidenziandone la inconciliabilità con una serie di contributi dichiarativi e di circostanze di fatto di fatto intervenute nel corso del giudizio.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza di rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento dannoso.

Nello specifico, assumeva che, essendo provato che la minore era stata regolarmente assicurata al sedile dell’autovettura al momento della partenza, l’evento fosse riconducibile al fatto proprio della minore che si era inopinatamente privata del sistema di ritenzione durante il viaggio, innescando una autonoma serie causale, né potendosi richiedere al conducente del veicolo, impegnato nella guida, di monitorare costantemente i sedili posteriori del mezzo per verificare che le minori ivi fossero costantemente allacciate.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 32864/2020 ha rilevato la assoluta infondatezza del ricorso. Per i Giudici Ermellini la Corte di appello, nel riconoscere la inosservanza da parte dell’automobilista di specifiche regole cautelari (art. 172 C.d.S.), aveva del tutto correttamente evidenziato la relazione causale tra la condotta di guida da questi tenuta con l’evento, con la conseguenza che la tesi sostenuta dal ricorrente si risolveva in una alternativa ed ipotetica ricostruzione del sinistro la quale, oltre al carattere della inverosimiglianza, rivestiva altresì quello della irrilevanza, atteso che l’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto.

La redazione giuridica

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