I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un uomo che aveva costretto sua moglie a scrivere delle frasi di minaccia nei suoi confronti, che avrebbe poi utilizzato a suo vantaggio in un altro processo

Era stato accusato e poi condannato in primo grado per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., per aver costretto sua moglie a scrivere espressioni in cui si augurava la sua morte, prevedendo di averne benefici.
In realtà, all’esito del giudizio di secondo grado la decisione veniva riformata.
L’uomo era stato assolto dal delitto di maltrattamenti per essere poi condannato per il diverso reato di violenza privata.
Secondo i giudici della corte d’appello la costrizione alla scrittura delle frasi era finalizzata ad essere utilizzata quale documento a suo vantaggio, nel giudizio di separazione personale.
Ed ecco la censura della difesa!
Tale deduzione era assolutamente errata dal momento che la separazione era stata consensuale.
Inoltre, secondo l’appellante i giudici di merito non avrebbero neppure esaminato il corpo del reato, la cui osservazione li avrebbe certamente convinti della falsità dell’accusa a causa della grafia lineare, in nulla condizionata dall’ipotizzata costrizione.

Seguiva, pertanto, il ricorso per Cassazione. Ricorso tuttavia, dichiarato inammissibile.

Ed infatti, il ricorrente, sotto l’apparente veste dei vizi di motivazione e della violazione di legge, aveva tentato di proporre una nuova e alternativa valutazione dei fatti per giungere ad una decisione a lui favorevole. Si tratta, tuttavia, di una operazione inammissibile in sede di legittimità.
E in ogni caso, la sentenza impugnata non era affatto censurabile, posto che il giudizio sulla sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 610 cp. era stato correttamente fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, considerate alla luce delle plurime e convergenti emergenze processuali.
Tale circostanza è conforme al principio di diritto secondo cui “le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto” (Cass. n. 42749/2017).
Per tali ragioni la sentenza è stata confermata in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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