Morte di un motociclista: l’eccessiva velocità della vittima era prevedibile

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morte di un motociclista eccesso di velocità

Investe un motociclo che viaggiava al doppio della velocità consentita per quel tratto di strada, cagionandone la morte

Ma per i giudici “l’eccessiva velocità di un veicolo, per di più su una strada rettilinea, rientra proprio fra quel tipo di violazioni che possono essere previste da colui che deve effettuare un’inversione di marcia”.

La vicenda

Il 29 marzo 2018 la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona con la quale un conducente è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 589 bis c.p., comma 1 7 – e condannato alla pena ritenuta di giustizia – per avere per imprudenza, negligenza ed imperizia, in violazione delle norme sulla circolazione stradale ed in particolare dell’art. 154 C.d.S., comma 1 e 8, cagionato la morte di un moticiclista, che percorreva regolarmente la strada nella sua stessa corsia di marcia.

L’incidente si era verificato mentre l’autovettura condotta dall’imputato era impegnata nel corso di una manovra di inversione, intrapresa dopo aver sostato per qualche istante al bordo della carreggiata, e senza essersi previamente assicurato di non creare intralcio o pericolo ad alcuno o segnalare, con sufficiente anticipo, la propria intenzione agli altri utenti della strada.

Dopo la sentenza di condanna il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunciando l’errore commesso dai giudici dell’appello i quali, a sua giudizio, avevano disatteso il principio dell’affidamento che regola le attività pericolose svolte da una pluralità di persone e che consente a ciascuno di confidare nella conformità dell’altrui comportamento alle regole di diligenza, di prudenza e perizia.

Al riguardo, sosteneva “che il principio espresso all’art. 27 Cost., comma 1, sulla personalità della responsabilità penale, implica il riconoscimento concreto del principio di affidamento, con la conseguenza che l’assenza di effettive indagini in merito alla prevedibilità dell’altrui negligenza, non consente di muovere alcun rimprovero al soggetto agente. Mentre, da un lato, l’art. 54 Cost., comma 1, legittima l’aspettativa del rispetto delle regole cautelari da parte di tutti coloro che svolgano attività rischiose, dall’altro, l’art. 3 Cost., garantisce l’aspettativa di ciascun cittadino rispetto all’osservanza delle prescrizioni di legge da parte degli altri consociati”.

Ebbene, i giudici di merito non avevano approfondito la concreta prevedibilità dell’evento da parte dell’imputato, nonostante le consulenze tecniche della difesa e del pubblico ministero avessero accertato che il motociclo condotto dalla persona offesa viaggiava ad una velocità superiore al doppio di quella consentita su strada urbana”.

Nello stesso ricorso, l’imputato censurava altresì, la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sull’accertamento del nesso di causalità fra la condotta  e l’evento morte, anche avuto riguardo alla tesi difensiva in ordine all’interruzione del collegamento causale determinato dall’eccessiva velocità tenuta dal motociclista, dal mancato corretto utilizzo del casco, slacciatosi a causa dell’urto e, dal grave ritardo nell’arrivo dei soccorsi.

La Corte territoriale si era, invece, limitata ad affermare che se l’imputato avesse controllato la carreggiata, prima di procedere alla manovra, il sinistro non sarebbe avvenuto.

Le questioni giuridiche

La vicenda è interessante dal momento che solleva due questioni cruciali: da una parte l’asserita mancata applicazione del principio dell’affidamento in favore dell’imputato, dall’altra, l’interruzione del nesso di causalità che si assumeva essere intervenuto per il comportamento gravemente imprudente tenuto dalla persona offesa e per la negligenza con la quale erano stati prestati i soccorsi, giunti intempestivamente sul luogo del sinistro.

Nulla questio in ordine all’idoneità della manovra di inversione nella causazione del sinistro.

Ciò che si discute, dunque, è che il comportamento della persona offesa, in quanto gravemente imprudente, ed idoneo – a parere della difesa – a cagionare di per sé l’evento.

Secondo la lettura, assolutamente uniforme, della giurisprudenza di legittimità “È configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Sicché deve ritenersi causa sopravvenuta solo quella che si connota per assoluta anomalia ed eccezionalità, tanto da risultare imprevedibile anche in astratto per l’agente, rispetto al cui governo, conseguentemente, si sottrae.

La prevedibilità dell’evento

«Ora, una velocità inadeguata ai luoghi o il mancato corretto utilizzo del casco non costituiscono certamente fattori imprevedibili, trattandosi non di comportamenti atipici, ma di comportamenti tipici, seppure adottati in violazione delle norme sulla circolazione stradale. La tipicità della violazione dell’altro utente della strada, rende sempre prevedibile il suo comportamento».

«Ed anzi, alcuni degli obblighi previsti dalla normativa destinata a regolare l’attività di per sé rischiosa della circolazione stradale, hanno quale scopo non solo quello di assicurare un ordinato traffico dei veicoli e dei pedoni, ma anche quello di evitare che la violazione da parte di alcuni soggetti di disposizioni che dovrebbero regolare la loro marcia, crei situazioni pericolose, evitabili con la prudente osservanza delle regole da parte degli altri utenti».

L’eccessiva velocità di un veicolo, per di più su una strada rettilinea, come quella ove si è verificato il sinistro, – chiariscono gli Ermellini –  rientra proprio fra quel tipo di violazioni che possono essere previste da colui che deve effettuare un’inversione di marcia. Manovra questa che di per sé comporta un rischio maggiore della prosecuzione della marcia nella direzione, perché implica sempre l’attraversamento perpendicolare della carreggiata impegnata, e quindi la necessità della strada sgombra da due parti per un tempo che non può essere istantaneo e neppure brevissimo.

Ecco che, allora, l’adempimento ai doveri previsti dall’art. 154 C.d.S., per intraprendere la manovra – consistenti nell’assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e nel segnalare con anticipo sufficiente la propria intenzione- deve essere per cosi dire “calibrata” sul tempo necessario a portarla a compimento, tenendo conto anche delle possibili violazioni delle norme precauzionali da parte di terzi.

Insomma, per la Suprema Corte di Cassazione, i giudici di merito avevano correttamente deciso la vicenda ispirandosi al c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale.

Errata era invece la previsione della revoca della patente di guida. Nel caso in esame, non vertendosi in una delle ipotesi previste dall’artt. 589 bis e 590 bis c.p., commi 2 e 3, e non essendo più previsto alcun automatismo, la sentenza meritava di essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello, al fine di consentire l’opportuna valutazione sulla corretta sanzione amministrativa da applicare.

La redazione giuridica

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