Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 11 maggio 2016, n. 19527

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Indicare un nome diverso dal reale conducente, nella dichiarazione di “comunicazione dati” da spedire alla polizia stradale, è reato.

È quanto affermato di recente, dai giudici della V Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 6 mesi di reclusione, già emessa dal Gup del Tribunale di Campobasso nei confronti di un conducente “furbetto” che, dopo aver ricevuto due verbali per violazione dell’art. 142/8 C.d.S. ha pensato bene di far ricadere la responsabilità delle suddette violazioni su soggetto diverso, al solo fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente, ovvero l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

Attenzione, dunque, a non incorrere nel reato di falso per chi compila o fa compilare, con generalità diverse dalle proprie, il modulo trasmesso alla polizia.

È noto come nei casi di decurtazione dei punti dalla patente di conducente non identificato al momento dell’accertamento dell’illecito, al proprietario dell’autovettura viene chiesto, oltre al pagamento della sanzione, di comunicare i dati del conducente stesso, sottoscrivendo e facendo sottoscrivere una autocertificazione la cui falsità è sanzionabile in sede penale

Lo aveva già detto la V sezione Penale della Cassazione in un analogo caso a quello quest’oggi in commento.

In quella sede gli ermellini avevano già precisato che “in realtà l’articolo 126-bis del codice della strada prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa strutturato nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiamando le responsabilità e le sanzioni penali previste in caso di false attestazioni. Inoltre richiede in calce la sottoscrizione del conducente precisando che, in caso di mancata sottoscrizione da parte del conducente, il verbale gli sarà notificato”. È opportuno aggiungere che, oltre alla sottoscrizione, si chiede al conducente una copia firmata della propria patente di guida.

Ebbene, se dunque il legislatore dell’articolo 126-bis, nulla dice a riguardo delle modalità con le quali i dati debbano essere comunicati, la pubblica amministrazione, dal canto suo, prevede espressamente l’applicazione di sanzioni nei casi di mancata sottoscrizione.

Ad ogni modo, quello che quest’oggi rileva per il caso in esame, non è tanto l’intento doloso del conducente condannato, di evitare la sottrazione dei punti dalla patente, usando il nome di altro soggetto (in questo caso il connivente), quanto piuttosto la falsità della dichiarazione fornita ad un pubblico ufficiale. Di qui la rilevanza penale del fatto.

Avv. Sabrina Caporale

 

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