È stata accolta la domanda degli eredi di un uomo deceduto a causa di uno scompenso cardiaco dopo un incidente stradale

Il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 107/2019) ha condiviso la relazione peritale secondo cui il sinistro avrebbe concretamente inciso sulla possibilità che il danneggiato subisse un infarto.

La vicenda

I ricorrenti erano gli eredi di un uomo deceduto a seguito di un sinistro stradale, mentre era a bordo del suo motociclo, travolto da un automezzo.

Con atto di citazione notificato dinanzi al Tribunale di Vicenza gli attori avevano convenuto in giudizio il responsabile del sinistro, nonché la sua compagnia assicurativa al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dal proprio congiunto (rispettivamente loro padre e marito).

Quest’ultimo, a causa della gravità delle lesioni riportate dopo l’incidente, era rimasto in ospedale per circa quattro mesi, proseguendo poi le terapie in day hospital, fino alla morte improvvisa sopravvenuta a distanza di otto mesi dalla data dell’incidente, mentre si trovava nella propria abitazione.

L’esame autoptico aveva evidenziato che il decesso era stato causato da uno scompenso cardiaco. I medici avevano, tuttavia, escluso che gli esiti del trauma stradale avessero potuto aggravare una condizione di cardiopatica ischemica-cronica, preesistente.

L’uomo era stato, infatti, dimesso dall’ospedale con diagnosi di “insufficienza respiratoria da esiti di trauma tracico, cardiopatia ischemico-ipertensiva e diabete”.

Anche la ctu, espletata in giudizio, aveva rilevato che il danneggiato era un soggetto a rischio cardiovascolare molto elevato e che le preesistenti patologie e il suo quadro clinico erano di per sé idonee a determinare il decesso.

In tal senso, il perito aveva affermato l’esistenza di “una congruità temporale tra il sinistro, le lesioni ad esso conseguenti ed il decesso. Le lesioni conseguenti al sinistro erano identificative di un quadro di grave traumatismo toracico, caratterizzato da lacerazioni parenchimali, fratture ossee e cospicua perdita ematica, con conseguente correlata incidenza sul sistema cardiovascolare”.

Tuttavia non era possibile definire una continuità fenomenica- fisiopatologica tra i due eventi, stante il lungo intervallo tra sinistro e decesso e alla luce delle condizioni cardiologiche, stabilizzate, certificate nei diversi ricoveri ospedalieri.

Si trattava dunque, di valutare non già l’incidenza causale tra il sinistro e il decesso, quanto piuttosto tra l’impatto e la possibilità che il danneggiato subisse un infarto; venendo in tal modo, in rilievo un bene giuridico ontolagicamente diverso dal bene vita e dal bene salute: la perdita di chance di sopravvivenza.

Né del resto, poteva argomentarsi nel senso di danno da perdita anticipata della vita e conseguentemente del rapporto parentale.

“Infatti, – osserva il Tribunale di Vicenza – il perito non accenna al fatto che, a causa del sinistro, vi sia stata una anticipazione dell’evento morte, bensì solo che lo stesso abbia posto le basi per un aumento di possibilità che il decesso, per morte improvvisa, avvenisse.

La nozione di chance nella giurisprudenza

Come noto, la chance, intesa quale «concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene» originariamente, ha avuto riconoscimento da parte della giurisprudenza per lo più in termini di danno-conseguenza, correlato alla lesione di un interesse giuridicamente tutelato».

In questo senso, la Cassazione ha ammesso la risarcibilità della perdita di chance, quale perdita della possibilità di ottenere un risultato sperato, enunciando che: «non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde della sua perdita, vale a dire della perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile, deve essere provata la sussistenza».

«Siffatto danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo».

Chance, salute e possiblità di sopravvivenza

Nel caso in esame, la risarcibilità del danno da perdita di chance aveva ad oggetto non già un bene di natura patrimoniale ma piuttosto, interessi di natura non patrimoniale, quali la salute, l’integrità fisica e la vita del paziente.

La primigenia enunciazione, in tal senso, va ricondotta alla sentenza n. n.4400 del 2004 pronunciata dalla Quarta Sezione Civile della Cassazione, in materia di condotta colposa del medico e decesso del paziente.

La perdita di chance in questo caso, “si concretizza ogniqualvolta l’inadempimento del medico si introduca in una sequenza causale già in atto, in conseguenza dell’affezione da parte del paziente di una malattia mortale”.

Ebbene, nella predetta statuzione, la Cassaziome ha affermato che: «in presenza di fattori di rischio, l’inadempimento della prestazione sanitaria aggrava la possibilità che l’esito negativo si produca».

Ora, nel caso in esame, sebbene non vi fosse una responsabilità medica, ciò nondimeno, l’evento dannoso costituito dal sinistro, aveva apportato un fattore di rischio ulteriore, nella causazione del decesso.

Al riguardo la Cassazione ha anche affermato che “qualora la condotta colpevole del debitore, come nel caso di specie, ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto, ritenuto tuttavia possibile, tale possibilità sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta – se provato il nesso causale (certo ovvero “più probabile che non”), tra la condotta e l’evento incerto (la possibilità perduta) nella sua necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.

Ebbene, il caso in esame si inserisce proprio in questo schema: il sinistro aveva causato non già la perdita anticipata della vita, ma solo aumentato il rischio di verificazione dell’evento mortale che il perito aveva individuato in un range compreso tra il 20 ed il 40%.

Cosicché considerato che il valore complessivo (100%) del benessere fisio- psichico di un uomo di 59 anni (tale l’età del danneggiato all’epoca del sinistro) è stimato dalle tabelle milanesi per il risarcimento del danno alla salute in € 865.742,00, il Tribunale di Vicenza è giunto a liquidare agli eredi del defunto la somma complessiva di 173 mila euro, pari cioè al 20% del predetto importo.

La redazione giuridica

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