L’immissione in strada costituisce potenziale pericolo e il conducente deve anche valutare la velocità degli altri veicoli che sopraggiungono

La manovra di svolta a sinistra uscendo da una strada privata con immissione in strada statale “determina una situazione di pericolo che esige la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; conseguentemente, il conducente non solo ha l’obbligo di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello di accertare che non vi siano veicoli sopraggiungenti cui concedere la precedenza”.

In tali termini si è pronunziata la sezione penale della Suprema Corte (Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32879 del 24 novembre 2020).

La conducente del veicolo veniva condannata in primo grado per il reato di omicidio colposo perché  provenendo da una via privata, si immetteva verso sinistra per accedere alla strada statale senza prestare la dovuta attenzione causando un incidente con un motoveicolo, che aveva la precedenza, a seguito del quale il conducente decedeva.

In sede di gravame, la Corte riformava la sentenza ritenuto il ragionevole dubbio in ordine alla negligenza e imprudenza della condotta di guida dell’imputata, a fronte della rilevanza da attribuire alla condotta del motociclista che sopraggiungeva a elevata velocità, pronunciava assoluzione perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.

La parte civile ricorre in Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine allo stato dei luoghi;  vizio di motivazione in ordine alla velocità di percorrenza del tratto stradale da parte del motociclo;  vizio di motivazione con riferimento alla concreta condotta colposa addebitabile all’imputata; vizio di motivazione in ordine alla evitabilità dell’evento e al giudizio controfattuale.

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

Sul primo motivo viene ritenuto fondato il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale non ha motivato la scelta operata e non si è soffermata sulle tesi ritenute da disattendere. 

Fondati anche gli altri motivi di ricorso e il Collegio ribadisce che  il principio dell’affidamento in materia di circolazione stradale trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile.

Tale prevedibilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, e apprezzata in ordine all’evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente.

In definitiva, non può farsi affidamento sulla circostanza che i veicoli favoriti dal diritto di precedenza siano gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità di una intersezione.

Conseguentemente, l’eccessiva velocità, quale fattore non imprevedibile, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’eventuale incidente, comunque non sufficiente a escludere la responsabilità del conducente al quale è imposto l’obbligo di precedenza.

Sulla base di tali principi gli Ermellini ritengono che il Giudice di merito non abbia correttamente valutato il comportamento della conducente del veicolo e annulla agli effetti civili la sentenza impugnata rinviando in appello.

Avv. Emanuela Foligno

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