Neoplasia del cavo orale per esposizione a sostanze nocive

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Neoplasia del cavo orale per esposizione a sostanze nocive

Neoplasia del cavo orale contratta dal lavoratore (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 40998 pubblicata il 21 dicembre 2021).

Neoplasia del cavo orale lamentata dal dipendente dell’Azienda Ospedaliera e provocata dall’esposizione a sostanze nocive, viene accertata dal Tribunale di Verone con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dei congiunti della vittima dell’importo di euro 150.000,00.  

Il Tribunale riteneva dimostrata la ricorrenza di un nesso eziologico tra le condizioni lavorative e la neoplasia del cavo orale che aveva causato la morte del dipendente.

L’Azienda Ospedaliera impugnava la decisione ritenendo che la dimostrazione della causa di servizio non fosse sufficiente a fornire la prova del nesso eziologico tra il decesso e l’inalazione da parte di quest’ultimo di sostanze cancerogene durante il periodo lavorativo che conducevano a diagnosi di neoplasia del cavo orale.

La Corte d’Appello di Venezia, accoglieva il gravame dell’Azienda Ospedaliera e riformava, la decisione rigettando le domande dei congiunti del lavoratore condannandoli a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

In particolare, la Corte d’Appello dava atto che  l’accertamento della causa di servizio si era fondato sulla relazione della Commissione medica ospedaliera del centro militare di medicina legale di Padova, la quale aveva preso in considerazione tutto il periodo lavorativo della vittima e che la sentenza di primo grado doveva accertare quale sostanza tossica cagionava la neoplasia del cavo orale del lavoratore.

I familiari del lavoratore impugnano in Cassazione lamentando la omessa applicazione del principio causale del più probabile che non.

La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova, secondo il criterio del più probabile che non, del nesso causale tra la patologia di neoplasia del cavo orale e le condizioni di lavoro presso l’Azienda Sanitaria, anche in ragione del fatto che “quanto alla valenza probatoria del riconoscimento della causa di servizio lo stesso Tribunale aveva dato atto che essa presiede dall’accertamento delle violazioni dell’art. 2087 c.c., pur avendo aggiunto che l’autonomia dei due istituti non escludeva una qualche valorizzazione del primo nell’ambito del secondo. Valorizzazione peraltro possibile in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie”.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l’indennizzo per causa di servizio e il risarcimento del danno per violazione dell’art. 2087 c.c., pur essendo due istituti autonomi, possono coincidere quanto all’accertamento del nesso di causa, sicché le circostanze di fatto accertate nel procedimento amministrativo non avrebbero potuto essere ignorate dal giudice di merito, senza chiarire quali differenze tra i due procedimenti le avessero impedito di dare rilievo alle conclusioni del Comitato di verifica.

Ed ancora, errato sarebbe stato pretendere l’individuazione della precisa sostanza chimica che aveva determinato l’insorgenza della patologia di neoplasia del cavo orale, perché, in applicazione del principio del più probabile che non, non era necessario ottenere la certezza eziologica, dovendosi considerare come probabilità qualificata quella che aveva passato al vaglio, allo scopo di escluderne ogni apporto eziologico, le altre possibili cause dell’evento di danno, legate, ad esempio, al preesistente stato di salute della vittima ed alle sue abitudini,  all’assenza di rischi professionali cui collegare altrimenti la patologia, al difetto di prova o anche solo di allegazione del verificarsi di altri fatti interruttivi del nesso di causa.

La Suprema Corte osserva:

-) la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore l’onere di provare l’esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno nell’altro elemento;

-) ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.

Ebbene, la Corte d’Appello ha ritenuto possibile la valorizzazione dell’accertamento della causa di servizio “in presenza di altri elementi probatori che non appaiono però sussistere nel caso di specie”; pertanto, non può dirsi che abbia considerato irrilevante l’accertamento della causa di servizio.

La regola del più probabile che non “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza quanto all’utilizzabilità del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, lo ha ritenuto inidoneo, dati i riscontri probatori ritenuti divergenti, a fornire la dimostrazione, secondo la regola del più probabile, che la patologia di neoplasia del cavo orale del lavoratore fosse da mettere in nesso di derivazione causale con la nocività dell’ambiente di lavoro dipendente dalla violazione degli obblighi di sicurezza gravanti sulla controricorrente.

Avv. Emanuela Foligno

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