Secondo gli Ermellini la seconda moglie del nonno biologico delle bambine ha diritto ad avere rapporti stabili e significativi con le nipotine

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 19780/2018 ha fornito importanti chiarimenti in merito al diritto di visita ai nipoti della nonna acquisita.

Anche la nonna acquisita, infatti, ovvero la seconda moglie del nonno biologico, ha diritto ad avere rapporti stabili con i nipoti. Vale a dire che deve esserle riconosciuta la possibilità di frequentarle, nonostante la conflittualità esistente con i loro genitori.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso della seconda moglie del nonno biologico – quindi della nonna acquisita – di due minorenni.

La coppia aveva chiesto al Tribunale per i minorenni, ex art. 317-bis c.c., di vedersi riconoscere il diritto a mantenere con le nipotine rapporti significativi. Questi erano stati interrotti o comunque resi difficoltosi dai genitori delle bambine.

Accolta la domanda del nonno, tuttavia, i giudici ritenevano difettasse la legittimazione della sua seconda moglie. E ciò in quanto si trattava di una nonna acquisita.

La decisione è stata confermata anche dai giudici d’appello.

Dunque, pur riconoscendo la frequentazione abituale della donna con le due bimbe, dai giudici è ritenuta insuperabile la lettera dell’art. 317-bis c.c..

Quest’ultima legittima all’azione solo alle persone legate alle minori da parentela in linea retta. Pertanto, non essendo la donna una parente biologica delle piccole, la nonna acquisita era ritenuta non legittimata ad attivare il procedimento.

Tuttavia, la coppia in Cassazione non ha ritenuto valorizzato l’interesse dei minori.

La donna, a suo avviso, si era trovata a svolgere un ruolo del tutto sovrapponibile a quello di una nonna biologica e come tale, sottolineano i ricorrenti, è stata sempre percepita dalle bambine.

La Corte di Cassazione, in effetti, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse errato a far leva esclusivamente sulla lettera della norma.

Infatti, la conclusione cui si è giunti non può essere condivisa alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost,) europee (art. 24 della Carta di Nizza) e internazionali (art. 8 CEDU) che formano il nuovo quadro normativo di riferimento multilivello (art. 117 Cost.) dal quale non si può prescindere.

I giudici infatti richiamano in sentenza la giurisprudenza che a livello europeo ha evidenziato la necessita di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato.

Ciò in quanto coltivare tali rapporti produce un beneficio tangibile per l’interesse psicofisico del minore.

È infatti la nozione stessa di nucleo familiare ad essere stata rivisitata e ampliata.

La Corte d’appello aveva più volte evidenziato che le minori avessero una frequentazione abituale con entrambi i nonni. Inoltre, anche i genitori delle piccole si erano resi disponibili a far vedere loro le bambine, sebbene con modalità da loro imposte.

Tuttavia, la Corte territoriale non ha tratto da tale premessa la logica conseguenza che fosse necessario preservare tale nucleo familiare. E infatti aveva precluso alla nonna acquisita il diritto a mantenere rapporti con le piccole.

Rinviando il caso alla Corte territoriale, gli Ermellini hanno dunque sancito il seguente principio di diritto.

Vale a dire che “alla luce dei principi desumibili dall’art 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost.”, il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni “non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto dí parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.

 

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2 Commenti

  1. Egregi Signori ,
    sono felicemente sposata dal 2000 ad un vedovo con figli e sono diventata nonna acquisita nel 2010 . Il seguente è la storia drammatica di mia nipote :
    G è una bambina di 9 anni a cui la vita ha riserbato un’infanzia con esperienze dure e traumatiche.
    Il padre si è eclissato , una madre che soffre di bipolarismo con susseguenti vari ricoveri.
    G ha subito più volte l’abbandono:
    durante la gravidanza quando la madre ormai tardi avrebbe voluto abortire.
    Al parto la madre dichiara che l’avrebbe data in adozione ad altri.
    Pochi giorni dalla nascita la madre si fifiuta di allattare e per una grave crisi si ricovera al Dipartimento
    malatl mentali al Forlanini.
    G , dapprima dai nonni, viene allogiata in casa famiglia per circa un mese . Al rilascio di G la madre non si presenta .
    Sono i nonni che accolgono G e firmano il rilascio.
    Per 18 mesi continuativi G è allevata e accudita con amore dai nonni, su decreto del TM: , gli unici nonni che ha.
    A novembre 2011 viene riaffidata alla madre che dopo neanche 2 settimane si dichiara incapace di provvedere all sua crescita.
    G passa cosi un altro mese presso i nonni poi la madre la reclama definitivamente , ma per non essere controllata querela il nonno che si offriva per aiutarla .
    G continua a subire le decisioni del T.M. che considerano la madre guarita e sana mentre l’allontanamento dalla nonna acquisita ( da cui ha ricevuto l’imprinting) scava sempre di più il trauma psichico riempendola di paure ed angosce.
    Negli anni successivi gli AA.SS , in persona della dr.ssa Granata Tiziana, dichiarano la madre sana .
    Viene sottovalutato lo sviluppo di G che ha appreso il linguaggio e sa parlare .Ne sussegue che la madre non può più raccontare falsità sui rapporti con la figlia; quest’ultima dichiara apertamente le vessazioni che subisce nonostante venga addirittura ricattata(“se non fai come dico io non vedi più i nonni!”).

    Il Trib.M. non vede e/o non sa : la madre è l’unico genitore e può disporre della prole come vuole.Gli AA.SS che sono i riferenti al T.M. dichiarano addirittura che la madre è adulta e responsabile quando G racconta che la sera la mamma si ubriaca e la mattina non si sveglia per portarla a scuola .Si vedano le numerose assenze in 1° e 2° elementare e le bottiglie di birra vuote sparse in tutta casa; a volte portate via di casa con l’aiuto dell’ educatrice che aiuta la madre .

    Si arriva così al 1° giugno 2017 quando la madre entra in una profonda crisi e si rivolge ai nonni chiedendone l’aiuto. All’arrivo dei nonni la mamma prende a pugni il proprio padre (nonno di G.), scaraventa prima un grande specchio in direzione della bambina e poi aggredisce la nonna acquisita scaraventandola a terra e ferrendola a sangue. Il tutto davanti alla bambina. Richiesto l’intervebto dell’emergenza psichiatrica, la madre viene ricoverato al SPDM dell’ospedale S.Camillo , mentre G viene presa in cura dai nonni stessi.

    Anche questa volta gli AA.SS riferiscono al giudice che si è trattato solo di un leggero malessere e la signora è stata ricoverata per 2 giorni invece dei 6 effettivi. Inoltre informano il giudice con una storia che ha dell’incredibile .
    Agosto 2017: la madre si è fatta un compagno.
    La bambina continua a subire altro tipo di traumi. Viene rinchiusa nella cameretta perchè la coppia sia libera di sfogarsi. Assiste poi ad un aggressione familiare verso lo zio , tutto documentato da registrazione filmata in cui nella scena incresciosa si vede ripetutamente la presenza della bambina.
    AA.SS e Trib.M nonostante gli esposti non si pronunciano.
    N.B.: querele documentazioni e rapporti delle autorità vengono poi archivate dal Trib. M.

    !8 0ttobre 2018 i nonni riportano G dalla madre come sempre alle 21.15 . Nessuno risponde al citofono nè al telefono.Viene chiamta la P.S.. Alle 22:30 riescono a parlare con la madre che è manifestatamente alticcia ed urla dal terrazzo frasi incomprensibili. Gli agenti visto la situazione drammatica della minore e dopo aver contattato i superiori dispongono che G passi la notte con i nonni .
    Notte del 25 al 26 dicembre 2018 : la madre in seguito ad una forte crisi porta la figlia con un pretesto al Bambin Gesu’ . Dopo accertamenti la madre viene ricoverata presso il Santo Spirito, da li viene trasferita al SPDM del San Camillo dove resterà per circa 2 settimane. I nonni in vacanza a New York si precipitano per tornare a Roma.
    Dietro le insistenze del nonno ( contro il parere dei Servici Sociali !!) , grazie alla responsabilità della direzione medica e con la firma d’autorizzazione della madre il 28 dicembre G , in perfette condizioni psicofisiche , viene dimessa e affidata ai nonni che la portano a casa loro dove vi resta senza interruzione per 285 giorni. L’affidamento temporaneo ai nonni dona a G. una vita tranquilla e serena . Risulta infatti essere il callante fondamentale per ravvivare in lei l’interess , la disponibilità e partecipazione proficua al lavvoro scolastico. Finisce la 3° elementare con un’ottima pagella.
    I nonni assicurano incontri regolari tra madre e figlia . La madre non richiede mai la figlia .

    Il giorno 8 ottobre 2019 il Tribunale per i minori sentenzia che G. ,
    …” trattenuta senza alcun titolo dai nonni “, deve essere collocata presso una casa famiglia ad A. nei pressi di Roma , e allontanata anche dopo tre anni di frequenza dalla sua scuola.
    Il giorno 8 ottobre , oggi , dopo un decennio il T.dei M. riconosce la madre affetta da depressione bipolare , malattia di cui soffre da oltre vent’anni, e le revoca su suggerimento del pubblico ministero la podestà genitoriale.
    Nel contempo si mette in atto meccanismi ricattatori per costringere la bambina a riavvicinarsi alla madre , della quale è terrorizzata e fortemente traumatizzata .
    Finché nonni e madre non torneranno a dialogare , cosa che la madre evita con tutte le forze , la bambina dovrà restare dove è .

    Il legame affettivo profondo con la nonna acquisita viene cancellato.

    L’allontanamento dalla propria scuola, luogo sicuro e rassicurante per G , è un altro modo crudele per sradicare la bambina da un ambiente altamente socializzante .

    Qualisiasi argumento da parte dei nonni viene soppresso.

    Il T.M. esige che la bambina debba comunicare comunque , contro la sua volontà e senza alcun aiuto psicologico con la madre e voler bene ad essa altrimenti sarà destinata ad altrui adozione .

    I nonni non solo non contano più ma devono figurare come “cattivoni”, nonostante il Pubblico Ministero esprime di dare la bambina in affidamento ai nonni.

    Il nostro legale ha presentato “reclamo ” alla CdA nei tempi previsti che è tutt’ora senza assegnazione data di una udienza.
    Il T.M. con lo stesso decreto ha convocato per l’inizio novembre : il nonno materno, la madre , l’AS e il responsabile della casa famiglia .

    La nonna acquisita non è stata convocata per l’udienza.

    La scuola , i compagni , i genitori , amici e vicini di casa hanno espresso tramite dichiarazioni scritte la loro solidarietà alla bambina e noi nonni.
    Chiedo disperatamente aiuto , suggerimenti , informazioni ed altro per fare sì che la bambina esca al più presto dalla struttura . Siamo molto preoccupati per al sua salute e la sua integità.

    La Assistente Sociale , in persona della drssa Tiziana Granata, è stata finalmente sostituita . Per anni ha gestito questa situazione in modo coatto senza riguardo per la bambina e sottovalutando lo stato della madre .

    Cordialmente ,i nonni Cornelia e Vittorio

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