Fissati dal Fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze i nuovi tassi usura effettivi globali medi per l’usura, validi dal 1 luglio al 30 settembre 2018

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato i nuovi tassi usura, validi dal 1° luglio al 30 settembre 2018.

È stato pubblicato infatti in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 giugno scorso che indica “i nuovi tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull’usura, da applicare a partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2018”.

La legge n. 108/1996 sull’usura prevede infatti che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi.

Questi ultimi devono essere comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Inoltre, ogni anno, un decreto di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee.

Inoltre, attribuisce alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi.

Come noto, la rilevazione dei dati per ogni categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Queste sono il credito personale, finalizzato, i mutui con garanzia ipotecaria ecc. Questa è condotta per classi di importo.

Inoltre, la rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari.

Nella tabella che è stata allegata al decreto del MEF vi sono 24 nuovi tassi usura che fanno riferimento alle categorie di operazioni sopraindicate.

I tassi da considerare per contrastare il fenomeno dell’usura sono rilevati nel periodo 1° gennaio al 31 marzo 2018. Essi vanno applicati a partire dal 1° luglio sino al 30 settembre.

I tassi contenuti nella tabella, secondo il Ministero, vanno aumentati di ¼. A questo, però, va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali.

 

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