Obbligo vaccino anti Covid. Il recente Decreto cautelare del Tar del Lazio, mette in discussione l’obbligo vaccinale che la legge ha imposto per alcune categorie di lavoratori, come quella dei militari (Tar Lazio, Sez. I bis, 14 febbraio 2022).
Obbligo vaccino anti Covid per i militari. I ricorrenti, dal 15 dicembre 2021, sono stati destinatari di una Direttiva dello stato maggiore (datata 10 dicembre) che imponeva a tutti gli appartenenti l’assolvimento dell’obbligo vaccinale fino alla terza dose, con perdita del servizio, con effetto immediato, e contestuale sospensione dalla retribuzione, per gli eventuali disertori. Durante il periodo di sospensione dal servizio non maturano l’anzianità di servizio e la quota per la maturazione delle ferie.
I militari si rivolgono al Tar del Lazio, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti di sospensione dal lavoro, corredati dai relativi inviti a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale. Inoltre, per quanto qui di interesse, hanno richiesto l’accertamento del diritto ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione. E ciò anche previa disapplicazione dell’art. 2 del D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, e previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022.
Il TAR del Lazio accoglie la sospensione cautelare dei provvedimenti sospensivi impugnati e rinvia al prossimo 16 marzo la trattazione.
Ciò che è interessante nel provvedimento amministrativo qui a commento è la invocata rimessione alla Corte Costituzionale del disposto dall’art. 2 del D.L. n. 171, inerente obbligo vaccino anti Covid.
L’articolo 2 del D.L. n. 171/2021, sotto la rubrica “Estensione dell’obbligo vaccinale”, statuisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità del greenpass, si applica ad ulteriori categorie, e cioè al personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e degli Istituti penitenziari. Lo stesso articolo specifica che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”, chiarendo pure che i dirigenti scolastici, insieme ai responsabili delle istituzioni di cui alle altre categorie interessate dall’obbligo vaccinale in questione, assicurano il rispetto del medesimo obbligo.
Pertanto, se il Tar Lazio, alla camera di consiglio del prossimo mese ritenesse la questione di legittimità costituzionale prospettata dai militari rilevante e non manifestamente infondata, la Consulta sarebbe chiamata a esprimersi.
Dopo numerose sentenze di merito, pubblicate su questo sito, che hanno reintegrato i lavoratori del comparto sanità nel posto di lavoro, al TAR del Lazio, che nei suoi ultimi interventi, come obiter dicta, ha argomentato sulla costituzionalità dell’obbligo vaccinale ritenendola sussistente in considerazione della prevalenza della “ tutela della salute”.
L’argomentazione costituzionalità dell’ obbligo vaccino anti Covid è molto sentita.
Avv. Emanuela Foligno
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