Occupa la corsia di sorpasso e provoca grave incidente stradale

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Il Giudice di primo grado condanna l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, quali prossimi congiunti delle vittime del sinistro stradale, provvedendo anche alla liquidazione di somme provvisionali a loro favore.

La Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena nei confronti dell’imputato in termini più favorevoli e, al contempo, ha respinto gli appelli delle parti civili che si dolevano del riconoscimento del contributo causale della persona offesa nella determinazione del sinistro.

Riguardo l’asserito apporto causale della stessa vittima alla verificazione del gravissimo evento, il Giudice di Bari ha ribadito che risultava inappropriata la condotta di guida del conducente del veicolo tamponato, F.E., il quale procedeva all’interno della corsia di sorpasso senza un’apparente ragione, così costituendo interferenza e ostacolo al veicolo dell’imputato che sopraggiungeva da tergo, soprattutto se il cambio di corsia rispetto alla marcia fosse stato determinato dalla necessità di agevolare l’immissione di altro veicolo da apposita corsia di accelerazione.

Concorso di cause e attenuanti per l’imputato

In particolare, il Giudice di primo grado, dopo avere delineato la natura giuridica, le finalità e l’ambito applicativo della speciale circostanza attenuante, aveva riconosciuto come ulteriori elementi per ravvisare un concorso di cause, idonee ad attenuare la misura del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, l’assenza di una adeguata segnaletica orizzontale in grado di orientare la marcia del veicolo sulla corsia di accelerazione in fase di immissione lungo l’arteria a doppia corsia e le condizioni di scarsa manutenzione dell’asfalto della sede stradale, che presentava irregolarità e buche.

Imputato e parti civili ricorrono alla Corte di Cassazione che respinge in toto (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 31 gennaio 2025, n. 4153).

In sintesi, viene lamentata la esclusione di elementi utili ai fini del riconoscimento, nella massina estensione, della riduzione di pena in conseguenza dell’applicazione della riconosciuta circostanza attenuante di cui allart. 589-bis, comma 7, cod. pen.

Le parti civili, invece, deducono difetto di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in relazione al riconoscimento in favore dell’imputato della circostanza attenuante nella parte in cui siffatto riconoscimento era argomentato con riferimento ad un concorso di colpa di una delle vittime. Ergo, il contributo della persona offesa nella determinazione dell’evento sarebbe dipeso da un’errata valutazione del materiale probatorio, essendo emerso semmai che il veicolo procedeva sulla corsia di sorpasso da tempo e che, in sede di consulenza tecnica da parte dell’ufficio della Procura, era risultato che il sinistro era ascrivibile alla velocità tenuta dall’imputato nel mentre si appropinquava al punto di interferenza con il veicolo tamponato, il cui conducente non era stato in condizione di valutare, in ragione della velocità del mezzo che sopraggiungeva, i tempi di rientro nella corsia di marcia regolare.

Il vaglio della Cassazione

Il ricorso della difesa dell’imputato è inammissibile in quanto generico e sostanzialmente volto a sollecitare una diversa lettura e valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi Giudici del merito in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato e alla rilevanza del contributo fornito dalla sua condotta di guida alla verificazione del gravissimo evento dannoso.

È pacifico, pertanto, che le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto.

La condotta di guida dell’imputato

La condotta di guida dell’imputato ha costituito l’antecedente causale predominate nella determinazione del sinistro e che minimo deve considerarsi il concorrente apporto eziologico costituito dalla circolazione della persona offesa all’interno della corsia di sorpasso, tenuto conto delle gravissime inosservanze riconosciute in capo all’imputato in punto di velocità (di gran lunga superiore a quella prescritta sul tratto di strada in oggetto), di mancato rispetto della distanza di sicurezza e di modalità della manovra di sorpasso.

I Giudici di merito hanno, da un lato, riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del corretto comportamento processuale e dello stato di incensurato, valorizzando pertanto i profili soggettivi del reo e dall’altra, con motivazione parimenti coerente e corretta, hanno confermato la riduzione per la circostanza attenuante nella misura di 1/4, in ragione della gravità della condotta, della lesività delle conseguenze della stessa, delineando al contempo in termini di marginalità l’apporto causale delle ulteriori evenienze, indicate dal primo giudice come sinergiche alla produzione dell’evento.

Venendo ai ricorsi delle parti civili, anch’essi sono inammissibili, in quanto non sorretti da specifico interesse all’impugnazione. Sul punto la Cassazione ribadisce che non esiste alcun vincolo per il Giudice civile di seguire l’iter argomentativo di quello penale con riferimento al contributo causale che si assume fornito dalla persona offesa alla verificazione del sinistro.

Per tali ragioni la Cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi.

Avv. Emanuela Foligno

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